REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 21                                                               
Modifica all'articolo 7                                                         
della legge regionale n. 37 del 2002                                            
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 37 del 2002,             
le parole da: "In caso" a: "funzioni conferite", sono sostituite                
dalle seguenti: "Per le opere pubbliche regionali, in caso di                   
persistente inerzia del Comune o del soggetto attuatore nel                     
compimento degli atti del procedimento espropriativo ad esso                    
spettanti ai sensi degli articoli 6 e 6-bis,".                                  
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 37 del            
2002, citata alla nota al titolo, cosi' come modificato dalla                   
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 7 - Poteri sostitutivi                                                    
1. Per le opere pubbliche regionali, in caso di persistente inerzia             
del Comune o del soggetto attuatore nel compimento degli atti del               
procedimento espropriativo ad esso spettanti ai sensi degli articoli            
6 e 6-bis, la Giunta regionale assegna all'ente medesimo un termine             
per provvedere, comunque non inferiore a quindici giorni. Trascorso             
inutilmente tale termine, la Giunta assume i provvedimenti necessari            
per il compimento dell'atto, ivi compresa la nomina di un commissario           
ad acta.".                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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