LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO III
ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
Art. 21
Servizi di prenotazione turistica negli IAT
1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAT, le Province
competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi
erogati dagli uffici di informazione e accoglienza turistica agli
standard di qualita' definiti con apposito atto della Giunta
regionale, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni
statali, ed agli eventuali standard integrativi che le Province
stesse possono definire, in rapporto alle peculiarita' dell'offerta e
dei prodotti turistici del loro territorio.
2. L'attivita' relativa ai servizi di accoglienza e di informazione
turistica, di cui all'articolo 14 della L.R. n. 7 del 1998, svolta
presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica,
riconosciuti IAT ai sensi del comma 1, puo' comprendere la
prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le
strutture ricettive dell'Emilia-Romagna. La presenza di questo
servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno
dell'edificio.
3. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso
le strutture ricettive puo' essere effettuata, presso gli IAT di cui
al comma 2, limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna,
soltanto da agenzie di viaggio e turismo, secondo quanto previsto,
per l'affidamento del servizio, dal comma 4.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono selezionati dal Comune o dalla
Provincia competente per territorio a seguito di procedura ad
evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di
appalto di servizi, nonche' delle specifiche indicazioni da
prevedersi nelle direttive applicative di cui all'articolo 5, comma 4
della L.R. n. 7 del 1998.
5. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un'agenzia
di viaggi e turismo non la esclude dall'eventuale affidamento dei
servizi di cui all'articolo 14, comma 5 della L.R. n. 7 del 1998.
6. La sola prenotazione del pernottamento in strutture ricettive puo'
essere effettuata direttamente dal personale addetto agli IAT, di cui
all'articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5 della L.R. n. 7 del 1998,
esclusivamente a favore di turisti che accedono agli IAT, in forma di
"last minute" e per strutture ricettive del territorio comunale di
competenza.
NOTE ALL'ART. 21
Comma 2
1) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 7 del 1998, citata alla nota
1) all'art. 20, e' il seguente:
"Art. 14 - Servizi di accoglienza e di informazione turistica
1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni dei
servizi di accoglienza turistica di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 4, attraverso i Programmi turistici di promozione locale.
2. Le Province competenti per territorio verificano la rispondenza
dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di
qualita' stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. I Comuni possono essere inseriti nella rete integrata di cui alla
lettera d), del comma 1 dell'art. 2 ed essere ammessi ai
cofinanziamenti regionali ai sensi della lettera b) del comma 3
dell'art. 7 qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a
carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle
informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di
qualita' stabiliti dalla Giunta regionale.
4. I Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in
forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province. La Regione
incentiva tali aggregazioni con specifiche disposizioni da prevedersi
nelle direttive applicative del Programma poliennale.
5. I Comuni possono altresi' affidare la gestione di servizi di cui
ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad
organismi associativi a capitale misto pubblico-privato che
assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta
regionale.".
Comma 4
2) Il testo del comma 4 dell'art. 5 della L.R. n. 7 del 1998, citata
alla nota 1) all'art. 20, e' il seguente:
"Art. 5 - Programmazione regionale
omissis
4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate
dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:
a) i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole
attivita', le priorita' e le tipologie dei soggetti beneficiari degli
interventi;
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei
progetti, nonche' le modalita' di gestione dei contributi;
c) le modalita', le procedure e i termini per la elaborazione del
Piano annuale delle azioni di carattere generale;
d) le modalita', le procedure e i termini relativi ai Programmi
turistici di promozione locale.".
Comma 5
3) Il testo del comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 7 del 1998, citata
alla nota 1) all'art. 20, e' riportato alla nota 1) al presente
articolo.
Comma 6
4) Il testo dei commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 14 della L.R. n. 7 del
1998, citata alla nota 1) all'art. 20, e' riportato alla nota 1) al
presente articolo.