REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

                    TITOLO III                                                  
           ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI                                          
          Art. 21                                                               
Servizi di prenotazione turistica negli IAT                                     
1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAT, le Province               
competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi                 
erogati dagli uffici di informazione e accoglienza turistica agli               
standard di qualita' definiti con apposito atto della Giunta                    
regionale, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni                  
statali, ed agli eventuali standard integrativi che le Province                 
stesse possono definire, in rapporto alle peculiarita' dell'offerta e           
dei prodotti turistici del loro territorio.                                     
2. L'attivita' relativa ai servizi di accoglienza e di informazione             
turistica, di cui all'articolo 14 della L.R. n. 7 del 1998, svolta              
presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica,                      
riconosciuti IAT ai sensi del comma 1, puo' comprendere la                      
prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le                 
strutture ricettive dell'Emilia-Romagna. La presenza di questo                  
servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno                       
dell'edificio.                                                                  
3. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso             
le strutture ricettive puo' essere effettuata, presso gli IAT di cui            
al comma 2, limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna,              
soltanto da agenzie di viaggio e turismo, secondo quanto previsto,              
per l'affidamento del servizio, dal comma 4.                                    
4. I soggetti di cui al comma 3 sono selezionati dal Comune o dalla             
Provincia competente per territorio a seguito di procedura ad                   
evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di            
appalto di servizi, nonche' delle specifiche indicazioni da                     
prevedersi nelle direttive applicative di cui all'articolo 5, comma 4           
della L.R. n. 7 del 1998.                                                       
5. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un'agenzia           
di viaggi e turismo non la esclude dall'eventuale affidamento dei               
servizi di cui all'articolo 14, comma 5 della L.R. n. 7 del 1998.               
6. La sola prenotazione del pernottamento in strutture ricettive puo'           
essere effettuata direttamente dal personale addetto agli IAT, di cui           
all'articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5 della L.R. n. 7 del 1998,                    
esclusivamente a favore di turisti che accedono agli IAT, in forma di           
"last minute" e per strutture ricettive del territorio comunale di              
competenza.                                                                     
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 14 della L.R. n. 7 del 1998, citata alla nota             
1) all'art. 20, e' il seguente:                                                 
"Art. 14 - Servizi di accoglienza e di informazione turistica                   
1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni dei                
servizi di accoglienza turistica di cui alla lettera a) del comma 1             
dell'art. 4, attraverso i Programmi turistici di promozione locale.             
2. Le Province competenti per territorio verificano la rispondenza              
dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di            
qualita' stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.           
3. I Comuni possono essere inseriti nella rete integrata di cui alla            
lettera d), del comma 1 dell'art. 2 ed essere ammessi ai                        
cofinanziamenti regionali ai sensi della lettera b) del comma 3                 
dell'art. 7 qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a                 
carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle            
informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di             
qualita' stabiliti dalla Giunta regionale.                                      
4. I Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in            
forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province. La Regione            
incentiva tali aggregazioni con specifiche disposizioni da prevedersi           
nelle direttive applicative del Programma poliennale.                           
5. I Comuni possono altresi' affidare la gestione di servizi di cui             
ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad                
organismi associativi a capitale misto pubblico-privato che                     
assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta                     
regionale.".                                                                    
Comma 4                                                                         
2) Il testo del comma 4 dell'art. 5 della L.R. n. 7 del 1998, citata            
alla nota 1) all'art. 20, e' il seguente:                                       
"Art. 5 - Programmazione regionale                                              
omissis                                                                         
4. Le direttive applicative del Programma poliennale sono deliberate            
dalla Giunta regionale. Esse indicano in particolare:                           
a) i criteri e i limiti per il cofinanziamento delle singole                    
attivita', le priorita' e le tipologie dei soggetti beneficiari degli           
interventi;                                                                     
b) le procedure e i termini per la presentazione delle domande e dei            
progetti, nonche' le modalita' di gestione dei contributi;                      
c) le modalita', le procedure e i termini per la elaborazione del               
Piano annuale delle azioni di carattere generale;                               
d) le modalita', le procedure e i termini relativi ai Programmi                 
turistici di promozione locale.".                                               
Comma 5                                                                         
3) Il testo del comma 5 dell'art. 14 della L.R. n. 7 del 1998, citata           
alla nota 1) all'art. 20, e' riportato alla nota 1) al presente                 
articolo.                                                                       
Comma 6                                                                         
4) Il testo dei commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 14 della L.R. n. 7 del              
1998, citata alla nota 1) all'art. 20, e' riportato alla nota 1) al             
presente articolo.                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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