REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 28

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 21                                                               
Porti regionali e comunali                                                      
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976,            
n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale                 
dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione           
e delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti                 
autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla                 
U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:                              
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti,                
compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9            
marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2004: Euro 500.000,00                             
b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere,            
impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett.              
a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2004: Euro 100.000,00                  
c) Cap. 41550 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per             
la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali,           
nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983,            
n. 11)" Esercizio 2004: Euro 100.000,00                                         
d) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per             
il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art.           
4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" Esercizio 2004: Euro                    
150.000,00.                                                                     
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 concerne Ristrutturazione           
e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano             
regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni                  
amministrative.                                                                 
2) Il testo dell'art. 4, lettera c), della legge regionale 9 marzo              
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile           
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 4 -  Destinazione degli interventi finanziari                             
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per             
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi           
per:                                                                            
a) omissis;                                                                     
b) omissis;                                                                     
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale                  
carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente            
lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle               
imboccature, nei porti regionali;                                               
omissis".                                                                       
3) Il testo dell'art. 4, lettera a), della legge regionale 9 marzo              
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile           
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 4 - Destinazione degli interventi finanziari                              
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per             
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi           
per:                                                                            
a) la costruzione a proprio totale carico delle opere, degli impianti           
e delle attrezzature interessanti i porti regionali nonche' studi,              
ricerche e progettazioni relative alle opere, agli impianti ed alle             
attrezzature dei porti medesimi;                                                
omissis".                                                                       
4) Il testo dell'art. 4, lettera b), della legge regionale 9 marzo              
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile           
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 4 - Destinazione degli interventi finanziari                              
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per             
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi           
per:                                                                            
a) omissis;                                                                     
b) la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro                    
Consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e              
ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a)              
nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed               
approdi fluviali;                                                               
omissis".                                                                       
5) Il testo dell'art. 4, lettera f), della legge regionale 9 marzo              
1983, n. 11 concernente Modificazione della legge regionale 27 aprile           
1976, n. 19, riguardante il sistema portuale dell'Emilia-Romagna e'             
il seguente:                                                                    
"Art. 4 - Destinazione degli interventi finanziari                              
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per             
periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi           
per:                                                                            
omissis                                                                         
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali           
nei porti ed approdi comunali.".                                                

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina