REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 21                                                               
Adesione della Regione Emilia-Romagna                                           
alla "Fondazione Marco Biagi"                                                   
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad aderire, in qualita'             
di "partecipante istituzionale" alla "Fondazione Marco Biagi", con              
sede in Modena, che persegue finalita' di solidarieta' sociale e di             
impegno civile, culturale e politico, finalita' connesse con i                  
principi dell'azione regionale definiti dall'articolo 47 dello                  
Statuto.                                                                        
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere               
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della               
Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Marco Biagi".                           
3. Per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Marco           
Biagi", ai sensi del comma 1, e' disposta per l'esercizio 2003                  
un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo             
70825 afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27510 "Partecipazioni a societa'            
o istituzioni per lo sviluppo culturale".                                       
NOTA ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 47 dello Statuto della Regione e' il seguente:               
"Art. 47                                                                        
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,                  
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, puo', con              
legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed               
amministrativa e partecipare a societa', associazioni o consorzi di             
enti pubblici.                                                                  
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali detta i             
principi fondamentali della loro attivita' e organizzazione, ne                 
regola il funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei              
bilanci preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la            
conformita' della loro azione agli indirizzi fissati.                           
3. Il Consiglio, in conformita' all'articolo 7, quarto comma, lettera           
g), nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti,              
delle aziende regionali e delle societa', associazioni o consorzi ai            
quali partecipa. La legge regionale determina altresi' i casi in cui            
deve essere assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare,            
nonche' modalita' e procedimenti volti a garantire la competenza e la           
professionalita' dei candidati alle nomine.                                     
4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli               
organismi la cui nomina e' attribuita alla Regione.                             
5. La legge istitutiva deve prevedere modalita' atte ad assicurare la           
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti                       
direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti e dalle                
aziende regionali.".                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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