REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

                TITOLO III                                                      
        DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME FINALI                                 
          Art. 21                                                               
Norme finali                                                                    
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di               
avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna la legge n.             
287 del 1991, fatti salvi l'articolo 4, comma 2, con riferimento alle           
autorizzazioni di cui all'articolo 8 della presente legge e                     
l'articolo 9.                                                                   
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152 del regio           
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per                 
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di              
pubblica sicurezza), come modificato dall'articolo 2 del decreto del            
Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 (Regolamento per             
la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo           
svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di            
pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di                 
agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, Allegato 1 della             
Legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato 1 della Legge n.            
50/1999)), le disposizioni in materia di sorvegliabilita' dei locali            
adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e               
bevande, nonche' ogni altra disposizione statale in materia di ordine           
pubblico e sicurezza.                                                           
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui                     
all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998, i            
requisiti prescritti ai fini dell'esercizio dell'attivita' di                   
somministrazione sono quelli di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.             
4. Il requisito consistente nell'iscrizione al registro degli                   
esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del             
1971, richiamato dall'articolo 2 della legge n. 287 del 1991, deve              
intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito             
di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.                                          
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 26 luglio 2003  VASCO ERRANI                                           
NOTE ALL'ART. 21                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 287 del 1991,               
citata alla nota 2) all'articolo 20, e' il seguente:                            
"Art. 4 - Revoca dell'autorizzazione                                            
omissis                                                                         
2. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica                     
l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,                
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".                           
2) Il testo dell'articolo 9 della legge n. 287 del 1991, ciata alla             
nota 2) all'articolo 20, e' il seguente:                                        
"Art. 9 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica                         
1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il              
sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli              
estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.                             
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di                
pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorita' di pubblica            
sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.                
3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo              
100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con            
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo' avere durata superiore           
a quindici giorni; e' fatta salva la facolta' di disporre la                    
sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per                  
particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente              
motivate.".                                                                     
Comma 2                                                                         
3) Il testo dell'articolo 152 del regio decreto n. 635 del 1940, come           
modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della                     
Repubblica n. 311 del 2001 e' il seguente:                                      
"Art. 152                                                                       
Fermo il disposto degli artt. 12 e 13 del presente regolamento, la              
domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86               
della legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e                
all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.                                    
Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86                
della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento,                       
disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la             
licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato,                
previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica           
della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione            
di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l'osservanza            
delle disposizioni del Titolo I, Capi III e IV, e degli articoli 100,           
101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonche' di quelle del             
presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che               
disciplinano specificamente la materia.".                                       
Comma 3                                                                         
4) Il testo dell'articolo 28, comma 7 del decreto legislativo n. 114            
del 1998, citato alla nota all'art. 11, e' il seguente:                         
"Art. 28 - Esercizio dell'attivita'                                             
omissis                                                                         
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle               
aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla                       
somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei            
requisiti presentii per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione               
alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul                
titolo autorizzatorio.                                                          
omissis".                                                                       
Comma 4                                                                         
5) Il testo dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426                  
(Disciplina del commercio) e dell'articolo 2 della Legge n. 287 del             
1991, citata alla nota 2) all'art. 20, e' il seguente:                          
"Art. 1 - Istituzione del registro (*)                                          
Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e                   
agricoltura e' istituito il registro degli esercenti il commercio               
all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e               
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande               
disciplinata nel Capo II del testo unico delle leggi di pubblica                
sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo             
regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.             
Agli effetti della presente legge, esercita:                                    
1) l'attivita' di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente            
acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri               
commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori                       
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo'           
assumere la forma di commercio interno, di importazione o di                    
esportazione;                                                                   
2) l'attivita' di commercio al minuto, chiunque professionalmente               
acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede                 
fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al                 
consumatore finale;                                                             
3) l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande,           
chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante                
altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.                   
Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono            
state acquistate, sia, dopo essere state sottoposte alle eventuali              
trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente             
praticati.                                                                      
E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le           
attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto.                                
Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:                 
- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,                  
l'industria, il commercio e l'artigianato;                                      
- materiale elettrico;                                                          
- colori e vernici, carte da parati;                                            
- ferramenta ed utensileria;                                                    
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;                           
- articoli per riscaldamento;                                                   
- strumenti scientifici e di misura;                                            
- macchine per ufficio;                                                         
- auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;                     
- combustibili;                                                                 
- materiali per edilizia;                                                       
- legnami.                                                                      
Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge              
sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed                
esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di           
prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da            
quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice             
attivita' alla condizione che attuino una netta separazione dei                 
locali destinati alle distinte attivita' di dettaglio e ingrosso. In            
tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono                  
possedere le seguenti caratteristiche:                                          
a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi            
di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in                      
quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne               
visibili da area pubblica;                                                      
b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso                 
mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione              
interna non accessibili al pubblico.".                                          
(*) L'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ha              
abrogato la legge n. 426 del 1971 ad esclusione delle disposizioni              
concernenti il registro esercenti il commercio relativamente                    
all'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande.                        
"Art. 2 - Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio                  
1. L'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, e'               
subordinato alla iscrizione del titolari dell'impresa individuale o             
del legale rappresentante della societa', ovvero di un suo delegato,            
ne registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della            
legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e                      
integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo             
3, comma 1, della presente legge.                                               
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 e' subordinata al                
possesso dei seguenti requisiti:                                                
a) maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato autorizzato a              
norma di legge all'esercizio d attivita' commerciale;                           
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di                 
frequenza del richiedente;                                                      
c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti            
o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di           
Bolzano, aventi a oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti           
e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a             
specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a              
una apposita commissione costituita presso la camera di commercio,              
industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneita'                     
all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e di               
bevande.                                                                        
3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che           
sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione              
secondaria superiore nonche' coloro che hanno prestato servizio, per            
almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti              
attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualita'             
di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla                   
produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o           
affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di                   
coadiutore.                                                                     
4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto                 
disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui           
al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati coloro:                    
a) che sono stati dichiarati falliti;                                           
b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena              
restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni;                      
c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralita'               
pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanita' pubblica,             
compresi i delitti di cui al Libro secondo, Titolo VI, Capo II, del             
codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in                
stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la               
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il           
gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di                     
competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del                  
lotto;                                                                          
d) che hanno riportato due o piu' condanne nel quinquennio precedente           
per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli                   
alimenti, compresi i delitti di cui al Libro secondo, Titolo VIII,              
Capo II, del codice penale;                                                     
e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui                 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive              
modificazioni, o nei cui confronti e' stata applicata una delle                 
misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive                
modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di               
sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per           
tendenza;                                                                       
f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalita'              
dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la            
persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione,                 
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.                         
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), ed f), il divieto           
di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque             
anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia           
in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la           
sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in                
giudicato della sentenza.".                                                     
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione           
n.504 del 24 marzo 2003; oggetto consiliare n. 4343 (VII                        
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 236 in data 10 aprile 2003;                                          
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
Produttive".                                                                    
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/II.4 del 9           
luglio 2003,con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula             
del consigliere Beretta;                                                        
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 luglio 2003,            
atto n. 109/2003.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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