COMUNICATO
RICORSO N. 50 DEPOSITATO IL 7 GIUGNO 2003
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici e' per legge
domiciliato contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del
Presidente della Giunta regionale p.t., per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, III comma della legge
regionale dell'Emilia-Romagna n. 4 del 31/3/2003 (pubblicata nel
Bollettino Ufficiale regionale n. 45 del 31/3/2003 in base alla
deliberazione 16/5/2003 del Consiglio dei Ministri che unitamente al
presente ricorso verra' depositata)
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
La legge regionale sopraindicata contiene "Disposizioni in materia di
dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003".
In particolare l'articolo 3 prevede la copertura dei posti vacanti
nelle strutture della Giunta e del Consiglio regionale.
L'articolo 4 prevede che le Aziende sanitarie e l'Agenzia per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) procedano ad assunzioni di personale.
Tali previsioni sono riferite all'anno 2003, stante l'articolo 1, che
dispone la validita' della legge regionale fino al 31/12/2003.
Tali norme eccedono la competenza regionale e si pongono in contrasto
con l'art. 117, III comma della Costituzione, che indica la materia
del "coordinamento della finanza pubblica" tra quelle a legislazione
concorrente non indicando, altresi', la tipologia del personale da
reclutare nell'anno 2003 e rimandando genericamente alla
determinazione del fabbisogno annuale di personale ed alla
rideterminazione delle dotazioni organiche.
Al riguardo rileva l'art. 34, comma 11 della Legge 289/2002
(Finanziaria 2003) che prevede l'emanazione di decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, nei quali verranno fissati i criteri e i
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003.
Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita',
devono essere contenute entro il limite percentuale nella stessa
disposizione indicata (50% delle cessazioni dal servizio dell'anno
2002), tenuto conto della dimensione demografica, dei profili
professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei
servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle
entrate correnti.
Pertanto, le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti
del servizio sanitario nazionale possono procedere ad assunzioni del
2003 entro il predetto limite percentuale.
Le disposizioni della finanziaria sono da considerarsi inserite nel
piu' ampio contesto delle linee di politica di riduzione della spesa
pubblica definita nei documenti di programmazione e di bilancio
nazionale, e la loro lesione lede anche il principio di leale
collaborazione tra Stato e Regioni, stante i tavoli di concertazione
che sono in atto presso la Conferenza Stato-Regioni per stabilire i
limiti e i criteri del DDPCM.
Si chiede che voglia codesta Corte Ecc.ma dichiarare la
illegittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4 della Legge 4/03
della Regione Emilia-Romagna.
Sara' depositato estratto della delibera del Consiglio dei Ministri
16/5/2003.
Roma, 22 maggio 2003
AVVOCATO DELLO STATO
Aldo Linguiti