REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 20                                                               
Integrazione della legge regionale n. 37 del 2002                               
1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2002, e'                   
inserito il seguente:                                                           
"Art. 6-bis                                                                     
Opere di difesa del suolo e di bonifica                                         
1. La Regione e' competente allo svolgimento delle procedure                    
espropriative per le opere pubbliche di difesa del suolo da essa                
realizzate.                                                                     
2. I Consorzi di bonifica sono competenti allo svolgimento delle                
procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro                  
realizzate, dando applicazione alle disposizioni della presente                 
legge.                                                                          
3. Per le opere e i lavori di competenza regionale, affidati ai                 
soggetti attuatori di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)              
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 (Norme in materia del                
territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni attuative e                
modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3), le procedure                     
espropriative sono attuate dai medesimi soggetti attuatori.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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