REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO III                                                    
          SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO                                        
          DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI                                       
          Art. 20                                                               
Soggetti del Terzo settore ed altri soggetti                                    
senza scopo di lucro                                                            
1. La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza             
sociale ed economica delle espressioni di auto-organizzazione della             
societa' civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle             
organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle                  
associazioni di promozione sociale. La Conferenza regionale del Terzo           
settore, di cui all'articolo 35 della L.R. n. 3 del 1999, e' lo                 
strumento per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale           
ed i soggetti di cui sopra.                                                     
2. I soggetti di cui al comma 1 e gli altri soggetti senza scopo di             
lucro indicati all'articolo 1, comma 4 della Legge n. 328 del 2000,             
partecipano alla programmazione, progettazione, realizzazione ed                
erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a            
rete, nei modi previsti dalla presente legge e dalle leggi di                   
settore.                                                                        
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 35 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota             
2) all'art. 6), e' il seguente:                                                 
"Art. 35 - Conferenza regionale del Terzo Settore                               
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli            
enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del terzo                 
settore, e' istituita la Conferenza regionale del Terzo Settore con             
riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della              
cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilita'             
sociale.                                                                        
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente              
Commissione consiliare, sono definite le modalita' di composizione,             
organizzazione e funzionamento della Conferenza.".                              
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 4 dell'art. 1 della Legge n. 328 del 2000,                
citata alla nota 2) all'art. 2, e' riportato alla stessa nota.                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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