REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

            CAPO II                                                             
      Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale                   
          Art. 20                                                               
Consulta regionale per il servizio civile                                       
1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo            
consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della                   
presente legge.                                                                 
2. Alla Consulta compete:                                                       
a) formulare proposte in ordine al documento di programmazione                  
triennale regionale del servizio civile;                                        
b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro           
presentazione alla struttura statale competente in materia di                   
servizio civile, ai sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del               
2001, in ordine al miglioramento del servizio civile nel territorio             
regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche previste                    
all'articolo 15, comma 2 della presente legge;                                  
c) presentare all'Assessore regionale competente la proposta di                 
programma ed il documento preparatorio della Conferenza regionale sul           
servizio civile;                                                                
d) formulare proposte in ordine al previsto parere regionale sulla              
programmazione annuale del servizio civile di cui all'articolo 8,               
comma 2, lettera a) della legge n. 230 del 1998 ed all'articolo 4 del           
decreto legislativo n. 77 del 2002;                                             
e) formulare proposte alla Regione in ordine all'adeguamento ed alla            
applicazione del piano annuale attuativo regionale.                             
3. La Consulta e' nominata con atto del Presidente della Giunta                 
regionale ed e' composta da:                                                    
a) l'Assessore competente, che la presiede;                                     
b) tre rappresentanti degli Enti di servizio civile;                            
c) due rappresentanti degli Enti locali;                                        
d) un rappresentante delle Aziende pubbliche di servizi alla                    
persona;                                                                        
e) un rappresentante delle Aziende unita' sanitarie locali e delle              
Aziende ospedaliere;                                                            
f) un rappresentate delle associazioni degli obiettori e dei                    
volontari in servizio civile;                                                   
g) un rappresentante della Conferenza regionale del Terzo settore, di           
cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999;                        
h) un rappresentante degli enti dell'associazionismo giovanile;                 
i) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente               
rappresentative a livello regionale;                                            
j) un rappresentante delle Universita' degli studi;                             
k) un rappresentante delle Associazioni delle famiglie operanti a               
livello regionale;                                                              
l) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per                      
l'Emilia-Romagna;                                                               
m) nove rappresentanti dei Coordinamenti provinciali degli Enti di              
servizio civile.                                                                
4. Ai lavori della Consulta partecipa un rappresentante della sede              
periferica per l'Emilia-Romagna dell'Ufficio nazionale per il                   
servizio civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.           
352 del 1999.                                                                   
5. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la durata,                 
comunque non superiore a tre anni, le modalita' di designazione dei             
componenti ed il funzionamento della Consulta.                                  
NOTE ALL'ART. 20                                                                
Comma 2                                                                         
1) La legge 8 luglio 1998, n. 230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.             
2) La legge 6 marzo 2001, n. 64 e' citata alla nota 3 all'art. 1.               
3) L'art. 8, comma 2, lettera a) della Legge 8 luglio 1998, n. 230              
(concernente Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e'               
citato alla nota 1 all'art. 13.                                                 
4) L'art. 4 del del Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77                    
(concernente Disciplina del Servizio civile nazionale a norma                   
dell'articolo 2 della Legge 6 marzo 2001, n. 64) e' citato alla nota            
2 all'art. 13.                                                                  
Comma 3                                                                         
5) Il testo dell'art. 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
(concernente Riforma del sistema regionale e locale) e' il seguente:            
"Art. 35 -  Conferenza regionale del terzo settore                              
1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli            
enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del terzo                 
settore, e' istituita la Conferenza regionale del terzo settore con             
riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della              
cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilita'             
sociale.                                                                        
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente              
Commissione consiliare, sono definite le modalita' di composizione,             
organizzazione e funzionamento della Conferenza".                               
Comma 4                                                                         
6) Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352            
e' citato alla nota 4 all'art. 19.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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