LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO III
ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
Art. 19
Attivita' di organizzazione di viaggi
in forma non professionale
1. Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalita' politiche,
culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle
previsioni di cui all'articolo 18, che promuovono, senza scopo di
lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o
iscritti, l'effettuazione di viaggi, possono promuovere e
pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di
diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le
quote di partecipazione.
2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni
salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o
ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva
comunicazione alla Provincia, indicando la data di svolgimento, il
numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del
viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno
solare, per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni.
3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi
organizzatori devono stipulare idonea polizza assicurativa di
responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti
dalla partecipazione all'attivita' svolta, cosi' come previsto
dall'articolo 20 del DLgs n. 111 del 1995.
NOTA ALL'ART. 19
Comma 3
Il testo dell'art. 20 del DLgs n. 111 del 1995, citato alla nota
all'art. 18, e' riportato alla stessa nota.