REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

                    TITOLO III                                                  
           ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI                                          
          Art. 19                                                               
Attivita' di organizzazione di viaggi                                           
in forma non professionale                                                      
1. Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalita' politiche,           
culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle                   
previsioni di cui all'articolo 18, che promuovono, senza scopo di               
lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o           
iscritti, l'effettuazione di viaggi, possono promuovere e                       
pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di                
diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le           
quote di partecipazione.                                                        
2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni            
salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o                   
ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva                       
comunicazione alla Provincia, indicando la data di svolgimento, il              
numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del                
viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno                 
solare, per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni.                
3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi                     
organizzatori devono stipulare idonea polizza assicurativa di                   
responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti           
dalla partecipazione all'attivita' svolta, cosi' come previsto                  
dall'articolo 20 del DLgs n. 111 del 1995.                                      
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 20 del DLgs n. 111 del 1995, citato alla nota                
all'art. 18, e' riportato alla stessa nota.                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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