REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

          Art. 14                                                               
Modifiche all'articolo 14 della L.R. n. 25 del 1999                             
1. Al comma 1 dell'articolo 14 le parole "La Regione" sono sostituite           
con le seguenti: "La Giunta regionale sentita la Commissione                    
consiliare competente,".                                                        
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 e' aggiunto il seguente:                    
"2 bis. L'espletamento del servizio pubblico puo' essere effettuato             
dal gestore affidatario anche a mezzo di societa' operative da esso             
controllate maggioritariamente a condizione che le stesse siano in              
possesso dei requisiti richiesti dall'Agenzia di ambito per                     
l'affidamento del servizio. In tale caso l'eventuale scelta del socio           
privato delle societa' operative e' effettuata attraverso procedure             
ad evidenza pubblica. L'Agenzia di ambito sottopone al gestore un               
disciplinare d'obbligo che garantisca il rispetto da parte delle                
societa' operative delle clausole della convenzione per la gestione             
del servizio.".                                                                 
3. Al comma 3 dell'art. 14 dopo il punto e' aggiunto il seguente                
periodo "Le Agenzie assumono le opportune iniziative di coordinamento           
nel caso in cui il territorio limitrofo servito dal gestore                     
appartenga ad altra Regione.".                                                  
4. Il comma 4 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente:                      
"4. In presenza alla data di entrata in vigore della presente legge             
di un soggetto a partecipazione maggioritaria degli Enti locali                 
proprietario di sistemi di captazione, adduzione e distribuzione                
primaria, fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato di               
piu' ambiti territoriali ottimali, le Agenzie degli ambiti                      
interessati coordinano tra loro le misure unitarie da assumere nei              
confronti di tale soggetto determinando lo schema di ripartizione               
della risorsa tra i diversi gestori e la relativa tariffa, al fine di           
perseguire l'omogeneita' gestionale e tariffaria nonche'                        
l'economicita' complessiva del sistema. Le misure adottate devono               
essere congruenti con quanto stabilito dalla pianificazione nazionale           
e regionale nel settore delle risorse idriche. Il soggetto                      
proprietario dei medesimi sistemi puo' effettuare, previa                       
deliberazione degli Enti locali assunta in sede di Agenzia, la                  
gestione delle reti e degli impianti funzionali alle attivita'                  
previste nel presente comma. Tale facolta' si estende anche al caso             
di ulteriore acquisizione da parte del medesimo soggetto, fornitore             
del servizio idrico integrato, della proprieta' di sistemi di                   
captazione, adduzione e distribuzione primaria.".                               
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 e' aggiunto il seguente:                    
"5 bis. Le Agenzie di ambito prevedono nella convenzione di primo               
affidamento il subentro del gestore del servizio idrico integrato nei           
contratti in essere, relativi ad attivita' strumentali alla gestione            
del servizio, stipulati dai gestori non salvaguardati.".                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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