REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 19                                                               
Sanzioni                                                                        
1. A chiunque eserciti l'attivita' di somministrazione di alimenti e            
bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo                       
autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o              
decaduta ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e           
3, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17              
bis, comma 1, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza                 
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.                             
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge,            
si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis,            
comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.                     
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le                     
disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico            
delle leggi di pubblica sicurezza.                                              
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e' regolato                
dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina                         
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza                   
regionale).                                                                     
5. Il Comune e' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo           
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema                   
penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.             
NOTE ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'articolo 17 bis, comma 1 del testo unico delle leggi           
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.            
773, e' il seguente:                                                            
"Art. 17 bis                                                                    
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75,             
75-bis, 76, se il fatto e' commesso contro il divieto dell'autorita',           
86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle              
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135,            
comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle                   
indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa              
del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.               
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'articolo 17 bis, comma 3 del testo unico delle leggi           
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.            
773 e' il seguente:                                                             
"Art. 17 bis                                                                    
omissis                                                                         
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo               
quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120,           
salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma              
terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla             
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire                      
trecentomila a lire due milioni.".                                              
Comma 3                                                                         
3) Il testo degli articoli 17 ter e 17 quater del testo unico delle             
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno               
1931, n. 773, e' il seguente:                                                   
"Art. 17 ter                                                                    
1. Quando e' accertata una violazione prevista dall'art. 17 bis,                
commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha                
proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art.             
17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto,             
senza ritardo, all'autorita' competente al rilascio                             
dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attivita'                  
soggette ad autorizzazione, al questore.                                        
2. Nei casi in cui e' avvenuta la contestazione immediata della                 
violazione, e' sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del            
relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto e' consegnata o              
notificata all'interessato.                                                     
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del                  
pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 ordina, con                   
provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita' condotta con               
difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle                   
prescrizioni, la sospensione dell'attivita' autorizzata per il tempo            
occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un           
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al             
comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela                
della pubblica incolumita' o dell'igiene, l'ordine di sospensione e'            
disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si da'           
comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora                
l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver              
avviato le relative procedure amministrative.                                   
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la                   
cessazione dell'attivita' non autorizzata e' ordinata immediatamente            
dal questore.                                                                   
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4,               
legalmente dati dall'autorita', e' punito ai sensi dell'art. 650 del            
codice penale.".                                                                
"Art. 17 quater                                                                 
1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis              
consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge            
o impartite dall'autorita' nell'esercizio di attivila soggette ad               
autorizzazione, l'autorita' amministrativa con                                  
l'ordinanza-ingiunzione puo' applicare la sanzione amminislrativa               
accessoria della sospensione dell'attivita per un periodo non                   
superiore a tre mesi.                                                           
2. La sanzione accessoria e' disposta dal giudice penale con la                 
sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della                
violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge           
24 novembre 1981, n. 689.                                                       
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale            
periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.".                    
Comma 5                                                                         
5) Il testo dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e' il                  
seguente:                                                                       
"Art. 17 - Obbligo del rapporto                                                 
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il             
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che                
ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,              
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,                      
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del            
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si                 
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.                            
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle                    
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione              
stradale, approvato con DPR 15 giugno 1959, n. 393 dal testo unico              
per la tutela delle strade, approvato con RD 8 dicembre 1933, n.                
1740, e dalla Legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto           
merci.                                                                          
Nelle materie di competenza delle Regioni e negli altri casi, per le            
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato             
all'ufficio regionale competente.                                               
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto            
e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta                      
provinciale o al sindaco.                                                       
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e'             
stata commessa la violazione.                                                   
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto                
dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorita'                      
amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il           
processo verbale di sequestro.                                                  
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del                    
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta             
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del            
DPR 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici              
dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in            
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.               
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le               
modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto                       
dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose                      
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o                      
distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione              
delle cose confiscate. Le Regioni, per le materie di loro competenza,           
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.".            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina