LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 18
Continuita' dei percorsi educativi e di istruzione
1. Ferma restando la normativa regionale in materia di servizi
educativi per la prima infanzia, la Regione e gli Enti locali
valorizzano gli aspetti educativi e di cura di tali servizi, anche
tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia.
2. In tale ambito, la Regione sostiene progetti per la continuita'
educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la scuola
dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al
raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti
dalla Giunta regionale.
3. La continuita' educativa orizzontale tra le scuole dell'infanzia e
verticale con i servizi educativi per la prima infanzia e con il
primo ciclo dell'istruzione e' volta a garantire il diritto dei
bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo,
specialmente nel momento dell'ingresso nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria.