LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO III
ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI
Art. 18
Associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello
nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le
attivita' di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri
associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se
appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e
legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale
previsione non si applica a membri di organi statutari delle
associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente
per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle
singole iniziative previste; sono tenute, altresi', a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque
prima dell'inizio dell'attivita'.
3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza
assicurativa di responsabilita' civile a copertura dei rischi
derivanti ai soci dalla partecipazione all'attivita' svolta, cosi'
come previsto dall'articolo 20 del DLgs n. 111 del 1995.
4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le
condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di
iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi
della garanzia assicurativa.
NOTA ALL'ART. 18
Comma 3
Il testo dell'art. 20 del DLgs n. 111 del 1995, citato alla nota 1
all'art. 15, e' il seguente:
"Art. 20 - Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di
assistenza al turista.".