REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

                    TITOLO III                                                  
           ATTIVITA' DI ALTRI SOGGETTI                                          
          Art. 18                                                               
Associazioni senza scopo di lucro                                               
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello                   
nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le            
attivita' di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri               
associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se                  
appartenenti ad associazioni straniere aventi finalita' analoghe e              
legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale            
previsione non si applica a membri di organi statutari delle                    
associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.                             
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, alla Provincia competente            
per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle               
singole iniziative previste; sono tenute, altresi', a comunicare                
tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque            
prima dell'inizio dell'attivita'.                                               
3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza                
assicurativa di responsabilita' civile a copertura dei rischi                   
derivanti ai soci dalla partecipazione all'attivita' svolta, cosi'              
come previsto dall'articolo 20 del DLgs n. 111 del 1995.                        
4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le                    
condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di             
iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi                
della garanzia assicurativa.                                                    
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 20 del DLgs n. 111 del 1995, citato alla nota 1              
all'art. 15, e' il seguente:                                                    
"Art. 20 - Assicurazione                                                        
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti                         
dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore           
per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.                     
2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di              
assistenza al turista.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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