REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

                  TITOLO III                                                    
          SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO                                        
          DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI                                       
          Art. 18                                                               
Province                                                                        
1. Le Province partecipano alla programmazione regionale e promuovono           
l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche                   
settoriali, con particolare riferimento alle politiche del lavoro,              
della casa, della formazione professionale, dell'istruzione,                    
dell'educazione e della pianificazione territoriale.                            
2. Spettano inoltre alle Province:                                              
a) le funzioni di rilevazione dei bisogni e dell'offerta di servizi e           
strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie del            
territorio, anche al fine di implementare il sistema informativo                
socio-educativo-assistenziale provinciale nell'ambito di quello                 
regionale, nonche', su richiesta degli Enti locali, le funzioni di              
supporto per il coordinamento degli interventi territoriali;                    
b) le funzioni di cui all'articolo 190, commi 3 e 4 della L.R. n. 3             
del 1999, compresa la promozione del concorso dei soggetti del Terzo            
settore e dei soggetti senza scopo di lucro di cui all'articolo 20,             
nonche' delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui                  
all'articolo 25, volte a favorire il coordinato apporto alla                    
definizione ed alla realizzazione del sistema locale dei servizi                
sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi.                             
3. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani             
di zona con compiti di coordinamento e predispongono i Programmi                
provinciali come indicato all'articolo 27, comma 3.                             
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 190 della L.R. n. 3 del 1999,                
citata alla nota 2) all'art. 6, e' il seguente:                                 
"Art. 190 - Funzioni delle Province                                             
omissis                                                                         
3. A tal fine le Province in particolare:                                       
a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre           
1996, n. 37 in materia di volontariato;                                         
b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo               
1995, n. 10 in materia di associazionismo;                                      
c) esprimono parere sulle modifiche statuarie ed istituzionali delle            
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza di interesse                 
provinciale.                                                                    
4. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti           
l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle                
cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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