REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 18                                                               
Disposizioni relative all'accensione                                            
di anticipazioni di cassa                                                       
1. A norma dell'articolo 35 della legge regionale n. 40 del 2001, la            
Giunta regionale e' autorizzata a disporre con proprio atto                     
l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee              
deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti                
variazioni di bilancio.                                                         
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 35 della legge regionale 15 novembre 2001, n.             
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 35 - Anticipazioni di cassa                                               
1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta                   
regionale provvede con propria deliberazione, predisposta dalla                 
struttura organizzativa competente in materia di bilancio,                      
all'accensione dell'anticipazione di cassa con il Tesoriere regionale           
per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate               
iscritte nel Titolo I di cui all'articolo 19, comma 1. Con la stessa            
deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente             
necessarie.                                                                     
2. Le condizioni e le modalita' delle anticipazioni sono deliberate             
dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il           
Servizio di tesoreria.                                                          
3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario            
in cui sono contratte.                                                          
4. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica il                     
trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti                          
dell'Amministrazione dello Stato.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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