REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

            CAPO IV                                                             
         Norme finali                                                           
          Art. 18                                                               
Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000                               
con disposizioni relative alla pianificazione                                   
delle zone interessate da stabilimenti                                          
a rischio di incidente rilevante                                                
1. Nella legge regionale n. 20 del 2000 dopo l'articolo A-3                     
dell'allegato "Contenuti della pianificazione", e' aggiunto il                  
seguente articolo A-3-bis:                                                      
 "Art. A-3-bis                                                                  
Contenuti della pianificazione per le zone interessate                          
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante                                
1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:             
a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento                  
soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del decreto              
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva                  
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti              
connessi con determinate sostanze pericolose);                                  
b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti               
incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente                 
rilevante.                                                                      
2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a             
rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli                
stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali                
vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9              
maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di                        
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da            
stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi                    
territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i               
nodi infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici,                 
esistenti e previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle           
aree di criticita' relative alle diverse ipotesi di rischio naturale            
individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione                 
civile.                                                                         
3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province               
limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente               
rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno                    
originate da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del             
PTCP.                                                                           
4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP                  
determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti           
urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto                    
legislativo n. 334 del 1999.                                                    
5. La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di           
danno operata dal PTCP e regolamenta gli usi e le trasformazioni                
ammissibili all'interno di tali aree in conformita' ai criteri                  
definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla                         
pianificazione territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei                 
Comuni interessati, la regolamentazione puo' essere compiuta                    
nell'ambito del PTCP.                                                           
6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i                   
seguenti Comuni:                                                                
a) i Comuni sul cui territorio e' presente o in fase di realizzazione           
uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;                              
b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno            
di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro           
comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi            
del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di             
ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del           
decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre                       
informazioni elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21 del                  
decreto legislativo n. 334 del 1999.                                            
7. La regolamentazione di cui al comma 5 e' compiuta nell'ambito                
dell'apposito elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti"                
(RIR), di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio                  
2001.".                                                                         
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.A-3 dell'allegato della legge regionale 24 marzo           
2000, n. 20 concernente Disciplina generale sulla tutela e l'uso del            
territorio e' citato alla nota 1 all'articolo 12.                               
2) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 1 all'articolo              
9.                                                                              
Comma 2                                                                         
3) Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 e' citato alla nota 3                  
all'articolo 12.                                                                
Comma 4                                                                         
4) Il testo dell'art. 14, comma 3,  del decreto legislativo 17 agosto           
1999, n. 334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa           
al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessa con                   
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 14 - Controllo dell'urbanizzazione                                        
omissis                                                                         
3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di              
quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove                  
necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento                  
provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante e' approvata in           
base alle procedure individuate dall'articolo 2 del decreto del                 
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il               
termine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la               
concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1,            
lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora il progetto sia conforme           
ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al           
comma 2, previo parere tecnico dell'autorita' competente di cui                 
all'articolo 21, comma 1, sui rischi connessi alla presenza dello               
stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri               
generali.                                                                       
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
5) Il decreto ministeriale 9 maggio 2001 e' citato alla nota 3                  
all'articolo 12.                                                                
Comma 6                                                                         
6) Il testo dell'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 9 maggio              
2001 concernente Requisiti minimi di sicurezza in materia di                    
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da            
stabilimenti a rischio di incidente rilevante e' il seguente:                   
"Art. 4 - Pianificazione urbanistica                                            
omissis                                                                         
3. Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse              
agli altri Enti locali territoriali eventualmente interessati dagli             
scenari incidentali perche' possano a loro volta attivare le                    
procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione                      
urbanistica e territoriale di loro competenza.                                  
omissis".                                                                       
7) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 1 all'articolo              
9.                                                                              
8) Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 7 - Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti                     
1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e               
garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente            
con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore              
degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere,               
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,            
un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli             
incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per            
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.                           
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente                  
decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata            
in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione            
della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della                  
sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive           
modifiche, secondo quanto previsto dall'allegato III.                           
3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri           
dell'Interno, della Sanita' e dell'Industria, del Commercio e                   
dell'Artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista                 
dall'articolo 8 della Legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite,             
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,            
linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza            
secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il gestore degli            
stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine                  
previsto per il primo riesame, successivo all'emanazione del predetto           
decreto, del documento di cui al comma 1.                                       
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo              
stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida           
definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a disposizione           
delle autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25.                        
5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal              
comma 2 contestualmente all'inizio dell'attivita'.".                            
9) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 5 all'articolo              
9.                                                                              
10) Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.            
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 21 - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza               
1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle Regioni             
della specifica disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le             
istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del                
rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresi' il             
provvedimento conclusivo.                                                       
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto             
di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di                   
sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il                
termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine                    
comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le             
sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni                         
supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi.            
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni            
tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le            
misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di                
incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la           
limitazione o il divieto di esercizio.                                          
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il               
decreto di cui all'articolo 10, il Comitato avvia l'istruttoria                 
all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il              
Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati            
i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla              
osta di fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora                
l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per               
quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di                 
costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto                    
preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie                 
all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori                   
comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla osta di                   
fattibilita' il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo            
di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato,               
esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere                
tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di           
sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni.                 
Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni            
tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e,           
qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione            
e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate           
ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, viene                 
eventualmente previsto il divieto di inizio di attivita'.                       
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono              
trasmessi al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Interno, alla           
Regione, al Prefetto, al Sindaco, nonche', per l'applicazione della             
normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco               
competente per territorio.                                                      
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un                 
tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente           
decreto. La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli              
atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni               
scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di                    
ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto                   
necessario dal Comitato, il gestore puo' essere chiamato a                      
partecipare alle riunioni del Comitato stesso.".                                
Comma 7                                                                         
11) Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001                 
concernente Requisiti minimi di sicurezza in materia di                         
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da            
stabilimenti a rischio di incidente rilevante e' il seguente:                   
"Art. 4 - Pianificazione urbanistica                                            
1. Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto,           
individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano           
territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3, le             
aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche             
di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative              
all'area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un            
Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al            
controllo dell'urbanizzazione, di seguito denominato "Elaborato                 
Tecnico".                                                                       
2. L'Elaborato Tecnico, che individua e disciplina le aree da                   
sottoporre a specifica regolamentazione, e' predisposto secondo                 
quanto stabilito nell'allegato al presente decreto.                             
3. Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse              
agli altri Enti locali territoriali eventualmente interessati dagli             
scenari incidentali perche' possano a loro volta attivare le                    
procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione                      
urbanistica e territoriale di loro competenza.                                  
4. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonche' di                 
rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni            
caso tenere conto, secondo princi'pi di cautela, degli elementi                 
territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli                     
previsti.                                                                       
5. Nei casi previsti dal presente decreto, gli enti territoriali                
competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un               
programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per           
definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il                  
gestore ed i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al              
conseguimento di migliori livelli di sicurezza.".                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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