TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20
TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO III
Forme di cooperazione
e concertazione nella pianificazione
Art. 18
Accordi con i privati
1. Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati
per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative
di rilevante interesse per la comunita' locale, al fine di
determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti
di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della
legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza
pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere
motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di
pianificazione cui accede ed e' soggetto alle medesime forme di
pubblicita' e di partecipazione. L'accordo e' recepito con la
delibera di adozione dello strumento ed e' condizionato alla conferma
delle sue previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art.
11 della Legge n. 241 del 1990.