REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 18                                                               
Disposizioni transitorie                                                        
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,             
il Consiglio regionale provvede all'elezione del nuovo Difensore                
civico regionale.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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