LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO III
Polizia amministrativa locale
Art. 18
Formazione della polizia locale
1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale
specializzata costituita ai sensi dell'articolo 37 della legge
regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una
offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure
professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la
riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando
specifici percorsi di formazione universitaria. La promozione di
tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a
disposizione di apposite attrezzature.
2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti
sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione
nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse
figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16,
comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, lettera b).
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12
(concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche
in integrazione tra loro) e' il seguente:
"Art. 37 - Scuole regionali specializzate
1. La Regione puo' istituire scuole specializzate per specifici
ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio,
ovvero per l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili
professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione,
la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative
metodologie didattiche, nonche' di rendere disponibili strumentazioni
specializzate. Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si
integrano con l'offerta formativa del territorio, e sono gestite
dagli organismi di cui all'articolo 33, anche in rete fra di loro.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il
sistema formativo, di cui all'articolo 49, e la Commissione regionale
tripartita, di cui all'articolo 51, approva un programma pluriennale
di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali
specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori
con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b),
disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione
poliennale".