REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

                CAPO III                                                        
        Polizia amministrativa locale                                           
          Art. 18                                                               
Formazione della polizia locale                                                 
1. La Regione Emilia-Romagna promuove, mediante una scuola regionale            
specializzata costituita ai sensi dell'articolo 37 della legge                  
regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle                  
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco                
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della                 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro), una                  
offerta formativa specifica per l'accesso alle diverse figure                   
professionali della polizia locale e per l'aggiornamento e la                   
riqualificazione del personale in servizio, anche valorizzando                  
specifici percorsi di formazione universitaria.  La promozione di               
tale offerta formativa si realizza anche mediante la messa a                    
disposizione di apposite attrezzature.                                          
2. L'offerta di cui al comma 1 produce crediti formativi riconosciuti           
sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione               
nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse                 
figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16,               
comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi               
dell'articolo 12, comma 2, lettera b).                                          
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12            
(concernente Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al           
sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il                 
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche           
in integrazione tra loro) e' il seguente:                                       
"Art. 37 - Scuole regionali specializzate                                       
1. La Regione puo' istituire scuole specializzate per specifici                 
ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio,               
ovvero per l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili           
professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione,             
la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative                     
metodologie didattiche, nonche' di rendere disponibili strumentazioni           
specializzate. Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si            
integrano con l'offerta formativa del territorio, e sono gestite                
dagli organismi di cui all'articolo 33, anche in rete fra di loro.              
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il                  
sistema formativo, di cui all'articolo 49, e la Commissione regionale           
tripartita, di cui all'articolo 51, approva un programma pluriennale            
di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali               
specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori             
con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b),                   
disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione                      
poliennale".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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