LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
CAPO II
Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale
Art. 18
Formazione degli obiettori di coscienza
e dei volontari in servizio civile
1. La Regione, al fine di valorizzare l'esperienza del servizio
civile:
a) individua, nell'ambito del piano annuale attuativo, le linee di
finanziamento dei programmi di formazione per i progetti di servizio
civile rientranti nella programmazione regionale;
b) promuove, in raccordo con le Province ed i Coordinamenti
provinciali degli Enti di servizio civile, iniziative di formazione
generale e di addestramento specifico degli obiettori di coscienza e
dei volontari in servizio civile.
2. A tali iniziative provvedono gli Enti di servizio civile
direttamente, o tramite i Coordinamenti provinciali, o loro forme
associative che, qualora utilizzino risorse del Fondo Sociale
Europeo, devono sottostare alle norme sull'accreditamento, od
avvalersi di enti accreditati, secondo quanto previsto dalla
normativa regionale in materia di formazione professionale.