REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

            CAPO II                                                             
      Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale                   
          Art. 18                                                               
Formazione degli obiettori di coscienza                                         
e dei volontari in servizio civile                                              
1. La Regione, al fine di valorizzare l'esperienza del servizio                 
civile:                                                                         
a) individua, nell'ambito del piano annuale attuativo, le linee di              
finanziamento dei programmi di formazione per i progetti di servizio            
civile rientranti nella programmazione regionale;                               
b) promuove, in raccordo con le Province ed i Coordinamenti                     
provinciali degli Enti di servizio civile, iniziative di formazione             
generale e di addestramento specifico degli obiettori di coscienza e            
dei volontari in servizio civile.                                               
2. A tali iniziative provvedono gli Enti di servizio civile                     
direttamente, o tramite i Coordinamenti provinciali, o loro forme               
associative che, qualora utilizzino risorse del Fondo Sociale                   
Europeo, devono sottostare alle norme sull'accreditamento, od                   
avvalersi di enti accreditati, secondo quanto previsto dalla                    
normativa regionale in materia di formazione professionale.                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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