REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 18                                                               
Pubblicita' dei prezzi                                                          
1. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle             
vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si           
devono rispettare le norme in materia di pubblicita' dei prezzi di              
cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e al decreto legislativo             
25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa            
alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi            
offerti ai medesimi).                                                           
2. I prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita           
si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben                    
leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al           
comma 1.                                                                        
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di                 
esposizione dei prezzi e' assolto:                                              
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno            
dell'esercizio, di apposita tabella;                                            
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalita' di cui             
alla lettera a), cui si aggiunge, per le attivita' di ristorazione,             
l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno                        
dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.                               
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al           
tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei              
clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale              
componente del servizio.                                                        
5. Le modalita' prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo              
chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto            
concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.                           
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai               
circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del            
2001, nonche' alle altre attivita' di cui all'articolo 4, comma 5               
della presente legge individuate dal Comune.                                    
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il decreto legislativo n. 114 del 1998 e' citato alla nota                   
all'art. 11.                                                                    
Comma 6                                                                         
2) Il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001 e'                
citato alla nota 3) all'art. 2.                                                 

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