LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 18
Pubblicita' dei prezzi
1. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle
vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si
devono rispettare le norme in materia di pubblicita' dei prezzi di
cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 e al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa
alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi
offerti ai medesimi).
2. I prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita
si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben
leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di
esposizione dei prezzi e' assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno
dell'esercizio, di apposita tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalita' di cui
alla lettera a), cui si aggiunge, per le attivita' di ristorazione,
l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno
dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al
tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei
clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale
componente del servizio.
5. Le modalita' prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo
chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto
concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del
2001, nonche' alle altre attivita' di cui all'articolo 4, comma 5
della presente legge individuate dal Comune.
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il decreto legislativo n. 114 del 1998 e' citato alla nota
all'art. 11.
Comma 6
2) Il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001 e'
citato alla nota 3) all'art. 2.