LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12
NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITA' DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO
CAPO III
L'istruzione e la formazione professionale
Sezione I
Scuola dell'infanzia
Art. 17
Finalita'
1. La Regione e gli Enti locali perseguono la generalizzazione della
scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola
pubblica, quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione,
di cui all'articolo 1, comma 2. La Regione sostiene tale finalita'
anche tramite mezzi propri, aggiuntivi a quelli statali, destinati in
particolare all'estensione dell'offerta scolastica e alla sua
qualificazione, per promuovere le potenzialita' di autonomia,
creativita', apprendimento dei bambini e per assicurare un'effettiva
uguaglianza delle opportunita' educative.
2. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione e allo sviluppo
del bambino nel rispetto delle identita' individuali, culturali e
religiose. A tal fine, le famiglie devono essere coinvolte
nell'elaborazione, nell'attuazione e nella verifica del progetto
educativo, anche attraverso la loro partecipazione agli organismi
rappresentativi.