REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

              TITOLO II                                                         
            TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE                                    
            DI VIAGGIO E TURISMO                                                
          Art. 17                                                               
Fondo di garanzia danni                                                         
1. La Regione costituisce un fondo a garanzia dei danni causati nei             
confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco             
"Agenzie sicure in Emilia-Romagna" di cui all'articolo 16, fruitori             
dei servizi turistici di cui all'articolo 15, quando tali danni non             
siano imputabili ai soggetti di cui all'articolo 2 ne' al prestatore            
del servizio.                                                                   
2. Il fondo puo' essere costituito presso un organismo collettivo di            
garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con                      
operativita' a livello regionale, che associ almeno sei consorzi e              
cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla                
Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:                             
a) essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;                    
b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado           
aderenti, a parita' di condizione, qualunque operatore turistico che            
ne faccia richiesta;                                                            
c) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da                
parte della Regione Emilia-Romagna;                                             
d) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla               
Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.                
3. I rapporti tra la Regione e il soggetto incaricato della gestione            
del fondo sono regolati da un'apposita convenzione, approvata dalla             
Giunta regionale, che disciplina:                                               
a) le modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie           
per la costituzione del fondo;                                                  
b) le modalita' e le procedure di gestione del fondo;                           
c) le modalita' di concessione del risarcimento del danno ai clienti            
delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco di cui all'articolo 16;            
d) le verifiche che la Regione puo' svolgere in ordine all'utilizzo             
del fondo.                                                                      
4. Per l'assegnazione del risarcimento di cui al comma 3, lettera c),           
il soggetto incaricato della gestione del fondo, si avvale del parere           
di un Comitato composto:                                                        
a) da un rappresentante del soggetto incaricato della gestione del              
fondo, che lo presiede;                                                         
b) da quattro rappresentanti le categorie del settore delle agenzie             
di viaggio;                                                                     
c) da un rappresentante degli organismi a tutela del turista o delle            
associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei                
consumatori e degli utenti, istituito con Legge n. 281 del 1998;                
d) da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.                           
5. Le procedure, i criteri e le modalita' di designazione dei                   
componenti il Comitato sono stabiliti dalla Giunta regionale.                   
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 4                                                                         
La Legge n. 281 del 1998 e' citata alla nota all'art. 16.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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