LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE
DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 17
Fondo di garanzia danni
1. La Regione costituisce un fondo a garanzia dei danni causati nei
confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco
"Agenzie sicure in Emilia-Romagna" di cui all'articolo 16, fruitori
dei servizi turistici di cui all'articolo 15, quando tali danni non
siano imputabili ai soggetti di cui all'articolo 2 ne' al prestatore
del servizio.
2. Il fondo puo' essere costituito presso un organismo collettivo di
garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con
operativita' a livello regionale, che associ almeno sei consorzi e
cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla
Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;
b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado
aderenti, a parita' di condizione, qualunque operatore turistico che
ne faccia richiesta;
c) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da
parte della Regione Emilia-Romagna;
d) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla
Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.
3. I rapporti tra la Regione e il soggetto incaricato della gestione
del fondo sono regolati da un'apposita convenzione, approvata dalla
Giunta regionale, che disciplina:
a) le modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie
per la costituzione del fondo;
b) le modalita' e le procedure di gestione del fondo;
c) le modalita' di concessione del risarcimento del danno ai clienti
delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco di cui all'articolo 16;
d) le verifiche che la Regione puo' svolgere in ordine all'utilizzo
del fondo.
4. Per l'assegnazione del risarcimento di cui al comma 3, lettera c),
il soggetto incaricato della gestione del fondo, si avvale del parere
di un Comitato composto:
a) da un rappresentante del soggetto incaricato della gestione del
fondo, che lo presiede;
b) da quattro rappresentanti le categorie del settore delle agenzie
di viaggio;
c) da un rappresentante degli organismi a tutela del turista o delle
associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, istituito con Legge n. 281 del 1998;
d) da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.
5. Le procedure, i criteri e le modalita' di designazione dei
componenti il Comitato sono stabiliti dalla Giunta regionale.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 4
La Legge n. 281 del 1998 e' citata alla nota all'art. 16.