REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

            CAPO II                                                             
      Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale                   
          Art. 17                                                               
Formazione ed aggiornamento                                                     
dei responsabili di servizio civile                                             
1. La Regione sostiene:                                                         
a) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio                 
civile, sulla base di programmi definiti nell'ambito del piano                  
annuale attuativo regionale del servizio civile, in collaborazione              
con la struttura statale competente in materia di servizio civile ai            
sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, e sentita la                
Consulta regionale per il servizio civile;                                      
b) la realizzazione d'iniziative di formazione ed aggiornamento dei             
responsabili del servizio civile, predisposte dagli Enti di servizio            
civile iscritti nell'elenco regionale, purche' coerenti con gli                 
standard formativi ed i programmi definiti nell'ambito del piano                
annuale attuativo regionale del servizio civile.                                
2. Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento, i responsabili            
di servizio civile partecipano ad appositi corsi programmati dalla              
Regione all'interno degli interventi previsti dalla legge regionale             
n. 12 del 2003, nonche' ad iniziative gestite direttamente dagli Enti           
di servizio civile iscritti nell'elenco regionale. Tali Enti, qualora           
utilizzino risorse del Fondo Sociale Europeo, devono sottostare alle            
norme dell'accreditamento, o avvalersi di enti accreditati, secondo             
quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione              
professionale.                                                                  
3. Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 2, ai                      
partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale,           
certificazione di competenza, secondo le modalita' previste dalla               
normativa regionale in materia di formazione professionale.                     
4. I responsabili del servizio civile cui viene rilasciata                      
certificazione di competenza sono iscritti nell'Elenco dei                      
responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna.                           
NOTE ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
1) La legge 8 luglio 1998, n. 230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.             
2) La legge 6 marzo 2001, n. 64 e' citata alla nota 3 all'art. 1.               
Comma 2                                                                         
3) La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concerne Norme per                  
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e             
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento                        
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in                      
integrazione tra loro.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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