LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
CAPO II
Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale
Art. 17
Formazione ed aggiornamento
dei responsabili di servizio civile
1. La Regione sostiene:
a) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio
civile, sulla base di programmi definiti nell'ambito del piano
annuale attuativo regionale del servizio civile, in collaborazione
con la struttura statale competente in materia di servizio civile ai
sensi delle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001, e sentita la
Consulta regionale per il servizio civile;
b) la realizzazione d'iniziative di formazione ed aggiornamento dei
responsabili del servizio civile, predisposte dagli Enti di servizio
civile iscritti nell'elenco regionale, purche' coerenti con gli
standard formativi ed i programmi definiti nell'ambito del piano
annuale attuativo regionale del servizio civile.
2. Nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento, i responsabili
di servizio civile partecipano ad appositi corsi programmati dalla
Regione all'interno degli interventi previsti dalla legge regionale
n. 12 del 2003, nonche' ad iniziative gestite direttamente dagli Enti
di servizio civile iscritti nell'elenco regionale. Tali Enti, qualora
utilizzino risorse del Fondo Sociale Europeo, devono sottostare alle
norme dell'accreditamento, o avvalersi di enti accreditati, secondo
quanto previsto dalla normativa regionale in materia di formazione
professionale.
3. Al termine dei percorsi formativi di cui al comma 2, ai
partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale,
certificazione di competenza, secondo le modalita' previste dalla
normativa regionale in materia di formazione professionale.
4. I responsabili del servizio civile cui viene rilasciata
certificazione di competenza sono iscritti nell'Elenco dei
responsabili del servizio civile dell'Emilia-Romagna.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) La legge 8 luglio 1998, n. 230 e' citata alla nota 2 all'art. 1.
2) La legge 6 marzo 2001, n. 64 e' citata alla nota 3 all'art. 1.
Comma 2
3) La legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 concerne Norme per
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro.