LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)
Art. 12
Modifiche all'articolo 12 della L.R. n. 25 del 1999
1. Al comma 2 dell'articolo 12 dopo le parole "e' predisposto" e'
aggiunto il seguente periodo: "nel rispetto del piano regionale di
tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113,
comma 1, lettera b) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale) nonche'".
2. Il comma 3 dell'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"3. Nel caso in cui la convenzione abbia una durata superiore a
quella prevista all'articolo 10, comma 3, la stessa e' adeguata
secondo le previsioni del piano di cui al comma 1 entro un anno
dall'approvazione dello stesso.".