REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 17                                                               
Strutture formativo professionali                                               
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione e la                   
manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate                   
all'attivita' di formazione professionale, nonche' per la dotazione             
di beni e arredi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24             
luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della                    
formazione alle professioni), e' disposta per l'esercizio 2004 una              
autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo              
75301, nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti nel                
settore della formazione professionale.                                         
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 28 della legge regionale n. 19 del 1979 e' il            
seguente:                                                                       
"Art. 28(*) - Capitoli di spesa per investimento                                
Conformemente alle esigenze complessive della programmazione                    
territoriale delle strutture scolastiche e formative, nello stato di            
previsione della spesa dei bilanci regionali 1979 e successivi                  
verranno iscritti i seguenti capitoli di spesa di investimento:                 
- spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la              
costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione                     
straordinaria di edifici e locali destinati alle attivita' di                   
formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo                
libero connessi alle strutture di formazione professionale;                     
- spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti              
didattici e di laboratorio per le attivita' di formazione                       
professionale;                                                                  
- contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle                
attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale            
riconosciuti e dipendenti da enti, associazioni e fondazioni;                   
- contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree               
edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il                  
ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali               
destinati alle attivita' di formazione professionale, ivi compresi              
gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di                     
formazione professionale.".                                                     
(*) La legge regionale n. 19 e' stata abrogata dall'articolo 55 della           
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle            
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco                
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della                 
formazione professionale, anche in integrazione tra loro).                      
I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale n. 19              
del 1979, relativi a concessione di contributi ed erogazione di                 
finanziamenti continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni              
della stessa legge regionale fino alla loro conclusione (art. 53,               
comma 1, legge regionale n. 12 del 2003).                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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