LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 17
Strutture formativo professionali
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione e la
manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate
all'attivita' di formazione professionale, nonche' per la dotazione
di beni e arredi ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 24
luglio 1979, n. 19 (Riordino, programmazione e deleghe della
formazione alle professioni), e' disposta per l'esercizio 2004 una
autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo
75301, nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti nel
settore della formazione professionale.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
Il testo dell'articolo 28 della legge regionale n. 19 del 1979 e' il
seguente:
"Art. 28(*) - Capitoli di spesa per investimento
Conformemente alle esigenze complessive della programmazione
territoriale delle strutture scolastiche e formative, nello stato di
previsione della spesa dei bilanci regionali 1979 e successivi
verranno iscritti i seguenti capitoli di spesa di investimento:
- spese per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la
costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione
straordinaria di edifici e locali destinati alle attivita' di
formazione professionale, ivi compresi gli impianti per il tempo
libero connessi alle strutture di formazione professionale;
- spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti
didattici e di laboratorio per le attivita' di formazione
professionale;
- contributi per la manutenzione straordinaria dei locali, delle
attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale
riconosciuti e dipendenti da enti, associazioni e fondazioni;
- contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree
edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il
ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali
destinati alle attivita' di formazione professionale, ivi compresi
gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di
formazione professionale.".
(*) La legge regionale n. 19 e' stata abrogata dall'articolo 55 della
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
I procedimenti in corso, in attuazione della legge regionale n. 19
del 1979, relativi a concessione di contributi ed erogazione di
finanziamenti continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni
della stessa legge regionale fino alla loro conclusione (art. 53,
comma 1, legge regionale n. 12 del 2003).