REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 17                                                               
Chiusura temporanea degli esercizi                                              
di somministrazione di alimenti e bevande                                       
1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al                 
pubblico di alimenti e bevande e' comunicata al pubblico mediante               
l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di              
durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune, fatta            
salva l'osservanza dei turni di apertura di cui al comma 2.                     
2. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di                
servizio, puo' predisporre, sentite le organizzazioni del commercio,            
del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le                 
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello comunale,               
programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al           
pubblico di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti a osservare           
i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il              
periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un             
apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.                        
3. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande           
possono, a discrezione del titolare, osservare una o piu' giornate di           
riposo settimanale che debbono essere indicate nel cartello di                  
esposizione degli orari.                                                        
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli             
esercizi di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge nonche'           
ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235             
del 2001.                                                                       
NOTA ALL'ART. 17                                                                
Comma 4                                                                         
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001 e' citato            
alla nota 3) all'art. 2.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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