LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 17
Chiusura temporanea degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande
1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande e' comunicata al pubblico mediante
l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di
durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune, fatta
salva l'osservanza dei turni di apertura di cui al comma 2.
2. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di
servizio, puo' predisporre, sentite le organizzazioni del commercio,
del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello comunale,
programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti a osservare
i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il
periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un
apposito cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
possono, a discrezione del titolare, osservare una o piu' giornate di
riposo settimanale che debbono essere indicate nel cartello di
esposizione degli orari.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli
esercizi di cui all'articolo 4, comma 5, della presente legge nonche'
ai circoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 235
del 2001.
NOTA ALL'ART. 17
Comma 4
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2001 e' citato
alla nota 3) all'art. 2.