LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE
DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 16
Agenzie sicure in Emilia-Romagna
1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti in Emilia-Romagna che
adottano un disciplinare che garantisca un alto livello
nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di
rispetto del "turismo etico", possono richiedere l'iscrizione
all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" tenuto dall'Assessorato
regionale competente e pubblicato annualmente nel Bollettino
Ufficiale e sul sito Internet della Regione.
2. Le modalita' di accesso e di gestione dell'elenco di cui al
precedente comma, sono stabilite con atto della Giunta, garantendo in
ogni caso la consultazione degli organismi a tutela del turista o
delle rappresentanze regionali delle associazioni dei consumatori
ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,
istituito con Legge n. 281 del 1998.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 2
La Legge 30 luglio 1998, n. 281 concerne Disciplina dei diritti dei
consumatori e degli utenti.