REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

                CAPO III                                                        
        Polizia amministrativa locale                                           
          Art. 16                                                               
Figure professionali                                                            
e struttura della polizia locale                                                
1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria                   
omogeneita' sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento               
derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura            
di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali               
assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o                
indeterminato:                                                                  
a) agente;                                                                      
b) addetto al coordinamento e controllo;                                        
c) dirigente;                                                                   
d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal                  
regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e              
controllo o dirigente.                                                          
2. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione, la               
struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai                 
contenuti di cui all'articolo 14, e' disciplinata dal regolamento               
comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le                    
Comunita' montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento                
approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.                    
3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire                 
un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti           
al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.              
L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto           
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera              
b), e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.                   
4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e,             
per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo                 
stesso e dei servizi comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi           
fondati sui principi di prossimita' e adeguatezza.                              
5. L'ambito territoriale di operativita' del corpo di polizia locale            
e' unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite                
tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla           
legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al                 
corpo.                                                                          
6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo                
occasionalmente a svolgere attivita' e compiti diversi da quelli                
previsti dalla presente legge.                                                  
7. Le attivita' della polizia locale vengono svolte in uniforme,                
sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento                   
dell'Ente locale preveda diversamente per particolari attivita'.                
8. Nel territorio regionale, l'operatore di polizia locale che si               
trova a svolgere, in uniforme, attivita' di propria competenza fuori            
dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, svolge comunque             
le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilita', al            
verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la            
connessa incolumita' delle persone, in attesa dell'intervento degli             
organi ordinariamente competenti.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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