REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

            CAPO II                                                             
      Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale                   
          Art. 16                                                               
Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile                         
1. Le Province, in raccordo con gli Enti di servizio civile iscritti            
nell'Elenco regionale e le loro forme autonome di rappresentanza, al            
fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del                  
territorio e le risorse del servizio civile, incentivano e promuovono           
la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e                     
rappresentanza degli Enti di servizio civile, come previsto                     
all'articolo 6, comma 2.                                                        
2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l'articolo 16 della            
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e           
locale).                                                                        
3. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile sono               
costituiti, entro il 31 dicembre 2004, in forma di associazione e               
possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse                 
logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalla Provincia,           
dagli Enti locali e dagli Enti aderenti, oltre ad eventuali                     
finanziamenti regionali.                                                        
4. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile possono            
fruire altresi' di finanziamenti regionali finalizzati al sostegno              
delle attivita' di cui al comma 5, da prevedersi nell'ambito del                
provvedimento annuale per la concessione di contributi di cui                   
all'articolo 9, comma 5.                                                        
5. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile svolgono           
almeno le seguenti attivita':                                                   
a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la                 
rappresentanza degli Enti di servizio civile aderenti;                          
b) garantiscono un servizio di sportello informativo fruibile da                
parte delle persone e degli enti interessati sul territorio                     
provinciale;                                                                    
c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle                  
informazioni ai fini della costituzione e dell'adeguamento della                
banca dati di cui all'articolo 13;                                              
d) garantiscono servizi di base per tutti gli Enti aderenti,                    
consistenti in attivita' d'informazione ed orientamento, consulenza,            
sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed                         
aggiornamento.                                                                  
6. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile non si             
sostituiscono, nella titolarita' dei progetti o delle convenzioni,              
agli Enti di servizio civile ed a forme di aggregazione finalizzate             
alla realizzazione di progetti che gli stessi Enti si danno, siano              
essi sedi locali di assegnazione di Enti nazionali od Enti a                    
carattere locale.                                                               
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3             
(concernente Riforma del sistema regionale e locale) e' il seguente:            
"Art. 16 - Potere sostitutivo                                                   
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del              
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, la                
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in            
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di            
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del                 
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella                
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un             
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga              
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e               
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via                
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un                     
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie            
locali.                                                                         
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di            
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che           
si intendono modificati.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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