LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
CAPO II
Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale
Art. 16
Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile
1. Le Province, in raccordo con gli Enti di servizio civile iscritti
nell'Elenco regionale e le loro forme autonome di rappresentanza, al
fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del
territorio e le risorse del servizio civile, incentivano e promuovono
la costituzione di organismi provinciali di coordinamento e
rappresentanza degli Enti di servizio civile, come previsto
all'articolo 6, comma 2.
2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l'articolo 16 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale).
3. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile sono
costituiti, entro il 31 dicembre 2004, in forma di associazione e
possono avvalersi, previe specifiche convenzioni, delle risorse
logistiche, economiche ed umane messe a disposizione dalla Provincia,
dagli Enti locali e dagli Enti aderenti, oltre ad eventuali
finanziamenti regionali.
4. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile possono
fruire altresi' di finanziamenti regionali finalizzati al sostegno
delle attivita' di cui al comma 5, da prevedersi nell'ambito del
provvedimento annuale per la concessione di contributi di cui
all'articolo 9, comma 5.
5. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile svolgono
almeno le seguenti attivita':
a) assicurano nei confronti della Regione il coordinamento e la
rappresentanza degli Enti di servizio civile aderenti;
b) garantiscono un servizio di sportello informativo fruibile da
parte delle persone e degli enti interessati sul territorio
provinciale;
c) garantiscono il servizio di raccolta ed aggiornamento delle
informazioni ai fini della costituzione e dell'adeguamento della
banca dati di cui all'articolo 13;
d) garantiscono servizi di base per tutti gli Enti aderenti,
consistenti in attivita' d'informazione ed orientamento, consulenza,
sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed
aggiornamento.
6. I Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile non si
sostituiscono, nella titolarita' dei progetti o delle convenzioni,
agli Enti di servizio civile ed a forme di aggregazione finalizzate
alla realizzazione di progetti che gli stessi Enti si danno, siano
essi sedi locali di assegnazione di Enti nazionali od Enti a
carattere locale.
NOTA ALL'ART. 16
Comma 2
1) Il testo dell'art. 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(concernente Riforma del sistema regionale e locale) e' il seguente:
"Art. 16 - Potere sostitutivo
1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del DLgs n. 112 del
1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, la
Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in
cui vi sia una accertata e persistente inattivita' nell'esercizio di
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del
sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella
Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un
termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga
motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e
sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via
sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un
commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie
locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di
potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che
si intendono modificati.".