REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 16                                                               
Orari degli esercizi                                                            
di somministrazione di alimenti e bevande                                       
1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di                        
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla            
libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario             
giornaliero minimo stabilito dal Comune.                                        
2. Il Comune puo' fissare, sentite le organizzazioni del commercio,             
del turismo e dei servizi, le associazioni dei consumatori e le                 
organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello provinciale,            
fasce orarie di apertura e chiusura, in ragione delle diverse                   
esigenze e caratteristiche delle zone.                                          
3. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono                  
rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura,                 
l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri             
mezzi idonei di informazione.                                                   
4. Gli esercenti devono comunicare preventivamente al Comune l'orario           
prescelto. I Comuni stabiliscono le modalita' e i tempi della                   
comunicazione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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