REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 15                                                               
Modifiche all'articolo 3                                                        
della legge regionale n. 37 del 2002                                            
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2002,           
n. 37 (Disposizioni regionali in materia di espropri) le parole: "al            
Capo II del presente Titolo" sono sostituite dalle seguenti:                    
"all'articolo 6".                                                               
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 37 del 2002,             
le parole: "gli enti pubblici" sono sostituite dalle parole: "i                 
Comuni".                                                                        
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1 e 2                                                                     
Il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 37            
del 2002, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:           
"Art. 3 - Competenze in materia di espropri                                     
1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o             
di pubblica utilita' e' altresi' competente all'emanazione degli atti           
relativi alle procedure espropriative che si rendano necessarie,                
fatti salvi i conferimenti di cui all'articolo 6.                               
2. Costituiscono autorita' espropriante i Comuni, le Comunita'                  
montane, le Province, la Regione e ogni altro ente competente alla              
realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', secondo la             
legge statale o regionale, nonche' i Comuni cui la funzione                     
espropriativa sia stata conferita secondo quanto previsto                       
dall'articolo 6.                                                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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