REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

          Art. 15                                                               
Modifiche all'articolo 16 della L.R. n. 30 del 1998                             
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della L.R. n. 30 del 1998, dopo la               
parola: "servizio" sono soppresse le seguenti: ", secondo le                    
modalita' stabilite dagli artt. 17 e 19 del DLgs 422/97".                       
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della L.R. n. 30 del 1998, sono             
inseriti i seguenti commi 5 bis, 5 ter e 5 quater:                              
"5 bis. I contratti di servizio individuano le condizioni e le                  
valutazioni tecniche ed economiche in base alle quali l'affidatario             
procede nei confronti dell'eventuale subentrante alla messa a                   
disposizione dei beni di cui all'articolo 13, comma 9 e alla cessione           
degli eventuali beni di cui all'articolo 14, comma 2.                           
5 ter. Il contratto di servizio contiene clausole di riduzione del              
corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del                
servizio da parte dell'esercente. L'esercente ha diritto allo                   
scomputo degli importi che lo stesso dimostri di avere gia'                     
riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o                    
indennizzi per la minore qualita' o quantita' dei servizi dallo                 
stesso erogati. L'ente competente puo' destinare a interventi a                 
favore degli utenti fino al 30 per cento delle somme derivanti dalle            
effettive riduzioni di corrispettivo operate in base al presente                
comma.                                                                          
5 quater. Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di               
qualita', di condizione di tenuta meccanica dei mezzi e di rispetto             
delle normative di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e             
di illuminazione. In particolare deve indicare il numero di corse               
giornaliere per linea e i relativi orari di inizio e fine corsa,                
oltre che gli orari di passaggio in alcune delle fermate piu'                   
significative della linea stessa: nel caso esista il sistema di                 
controllo satellitare o meccanico il contratto di servizio deve                 
prevedere le procedure di verifica dei tabulati relativi. Inoltre               
deve indicare le modalita' di tutela delle corsie riservate e delle             
fermate oltre che le modalita' di rilevazione delle situazioni                  
impreviste di traffico che possono incidere in modo del tutto                   
straordinario sul rispetto della puntualita' dei mezzi. Il contratto            
di servizio deve prevedere le penali per il mancato rispetto degli              
obiettivi di qualita' per entrambe le parti sulla base delle relative           
responsabilita'.".                                                              

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina