REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

              TITOLO II                                                         
            TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE                                    
            DI VIAGGIO E TURISMO                                                
          Art. 15                                                               
Pacchetti turistici, programmi di viaggio                                       
e opuscoli informativi                                                          
1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con            
o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da            
agenzie di viaggio e turismo, sia per il territorio nazionale che per           
l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e                  
diffusione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed            
esplicite su:                                                                   
a) soggetto produttore e organizzatore;                                         
b) date di svolgimento;                                                         
c) durata complessiva e numero dei pernottamenti;                               
d) quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale                 
corrispondente a tutti i servizi con menzione di quelli esclusi, ed             
eventuale acconto da versare all'atto d'iscrizione nonche' le                   
scadenze per il versamento del saldo;                                           
e) qualita' e quantita' dei servizi forniti, con riferimento                    
all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai                   
trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro e'           
compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto              
concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e            
le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o               
altro tipo di alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la                 
categoria o classificazione o livello di comfort;                               
f) termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;                         
g) condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per               
recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte                  
dell'agenzia, o per cause di forza maggiore o per altro motivo                  
prestabilito;                                                                   
h) periodo di validita' del programma;                                          
i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 14 con               
l'indicazione dei rischi coperti;                                               
j) numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per                    
effettuare il viaggio e la data massima entro la quale deve essere              
comunicato l'eventuale annullamento all'utente dei servizi turistici;           
k) estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita';                    
l) misure igieniche e sanitarie richieste nonche' le informazioni di            
carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie                  
all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni                   
previste dai programmi di viaggio;                                              
m) dichiarazione che il contratto e' sottoposto alle disposizioni               
della presente legge e della Direttiva n. 90/314/CEE, cosi' come                
recepita dal DLgs n. 111 del 1995;                                              
n) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia danni            
di cui all'articolo 17;                                                         
o) avvertenze obbligatorie previste dall'articolo 16 della Legge 3              
agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della                         
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di              
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu').                          
2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei                  
documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di                    
riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento            
dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma e' posto a                    
disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono              
tenute a far pervenire alla Provincia bozza delle pubblicazioni di              
cui al presente articolo. Eventuali rilievi della Provincia relativi            
alla regolarita' delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di            
viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di           
stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine              
alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni                
effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte della                 
Provincia, la diffusione si intende autorizzata. La pubblicita' dei             
programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito            
riferimento ai corrispondenti programmi inviati alla Provincia.                 
3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di                 
singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti,            
devono contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio                
offerto indicati nella Convenzione internazionale sui contratti di              
viaggio (CCV) di cui alla Legge n. 1084 del 1977 e successive                   
integrazioni e modifiche.                                                       
4. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il              
turista puo' rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero           
telefonico per l'assistenza o numero verde, che puo' essere                     
predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero sia anche                
dagli organismi di tutela del turista promossi da associazione/i dei            
consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori utenti              
istituito con Legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti              
dei consumatori e degli utenti).                                                
5. I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando                 
diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista              
dall'articolo 18 del DLgs 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della                  
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo             
4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59) che regolamenta le                 
vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di                      
comunicazione nonche' alla disciplina del DLgs 22 maggio 1999, n. 185           
sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza.                  
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) La Direttiva n. 90/314/CEE del 13 giugno 1990 concernente                    
Direttiva del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i                   
circuiti "tutto compreso", e' stata recepita dal DLgs 17 marzo 1995,            
n. 111 Attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi,           
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".                                      
2) Il testo dell'art. 16 della Legge n. 269 del 1998 e' il seguente:            
"Art. 16 - Comunicazione agli utenti                                            
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o                  
individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non                   
inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di                
inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei                 
programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio                    
consegnati agli utenti, nonche' nei propri cataloghi generali o                 
relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza:                        
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo . . . . della Legge           
. . . . . . n. . . . - La legge italiana punisce con la pena della              
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia               
minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.                         
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai                  
materiali illustrativi o pubblicitari' o ai documenti utilizzati                
successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in            
vigore della presente legge.                                                    
3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1              
sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una             
somma da lire due milioni a lire dieci milioni.".                               
Comma 3                                                                         
3) La Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 concerne Ratifica ed esecuzione           
della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio               
(CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.                                   
Comma 5                                                                         
4) Il testo dell'art. 18 del DLgs n. 114 del 1998 e' il seguente:               
"Art. 18 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di           
comunicazione                                                                   
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o           
altri sistemi di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione al            
Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la           
sede legale. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni             
dal ricevimento della comunicazione.                                            
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di               
specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o            
di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.                            
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la              
sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il               
settore merceologico.                                                           
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite             
televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle           
in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti            
prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al                
dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e            
la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il               
numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della               
partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso           
al locale indicato come sede del venditore.                                     
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della                 
televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.                   
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve             
essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo           
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con RD 18 giugno             
1931, n. 773.                                                                   
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresi' le            
disposizioni di cui al DLgs 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di               
contratti negoziati fuori dei locali commerciali.".                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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