REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

          Art. 15                                                               
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entita'                           
1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre la rinuncia ai                 
crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non                
tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento,                   
riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto                        
all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che             
queste ultime non superino singolarmente la somma di Euro 10, a norma           
di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del             
2001.                                                                           
NOTE ALL'ART. 15                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 44, della legge regionale 15 novembre 2001, n.            
40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,              
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo               
1972, n. 4 e' il seguente:                                                      
"Art. 44 - Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta            
entita'                                                                         
1. La legge regionale di approvazione del bilancio dispone la                   
rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di               
entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di           
accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata                  
risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il               
limite massimo per ogni singolo credito fissato annualmente dalla               
stessa legge.                                                                   
2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto senza onere               
alcuno per i debitori.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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