REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO I                                                       
            PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                              
               CAPO III                                                         
         Forme di cooperazione                                                  
         e concertazione nella pianificazione                                   
          Art. 15                                                               
Accordi territoriali                                                            
1. I Comuni e la Provincia possono promuovere accordi territoriali              
per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per                 
coordinare l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in              
ragione della sostanziale omogeneita' delle caratteristiche e del               
valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali              
ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti               
insediativi, economici e sociali. I Comuni possono altresi' stipulare           
accordi territoriali per lo svolgimento in collaborazione di tutte o            
parte delle funzioni di pianificazione urbanistica, nonche' per                 
l'elaborazione in forma associata degli strumenti urbanistici e la              
costituzione di un apposito ufficio di piano o di altre strutture per           
la redazione e gestione degli stessi.                                           
2. Per l'attuazione del PTCP la Provincia puo' promuovere accordi               
territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse                
finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da             
realizzare in un arco temporale definito e che attengono:                       
a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale                
previste dal piano nonche' delle infrastrutture, opere o servizi cui            
e' subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali, a norma             
del comma 4 dell'art. 26;                                                       
b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero             
alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;                       
c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse                
paesaggistiche e ambientali del territorio.                                     
3. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere             
forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione            
di un fondo finanziato dagli Enti locali con risorse proprie o con              
quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate                
fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.             
4. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto                
dalla presente legge, la disciplina propria degli accordi tra                   
Amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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