REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 15                                                               
Programmazione delle attivita' del Difensore civico                             
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Difensore civico presenta             
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di               
attivita' per l'anno successivo con l'indicazione del relativo                  
fabbisogno finanziario.                                                         
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il           
Difensore civico, esamina ed approva il programma. In conformita' al            
programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da                    
iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da             
porre a disposizione del Difensore civico.                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina