LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25
NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)
Art. 15
Programmazione delle attivita' del Difensore civico
1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Difensore civico presenta
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di
attivita' per l'anno successivo con l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il
Difensore civico, esamina ed approva il programma. In conformita' al
programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da
iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da
porre a disposizione del Difensore civico.