LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO III
Polizia amministrativa locale
Art. 15
Contributi regionali
1. La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni
per:
a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui
all'articolo 14;
b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del
servizio di polizia locale, con priorita' per quelli nei quali e'
costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 14.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e
le modalita' definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto
dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla
base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al
settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli
interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per
cento per quelli di cui alla lettera b).
3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di
attuazione, con esclusione delle spese di personale.
NOTA ALL'ART. 15
Comma 2
1) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
(concernente Disciplina delle forme associative e altre disposizioni
in materia di Enti locali) e' il seguente:
"Art. 12 - Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli
Enti locali
1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono
contributi a favore di Enti locali stabiliscono, ai fini della loro
concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere
in forma associata, con particolare riferimento alle forme
associative disciplinate dalla presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi
all'erogazione di contributi agli Enti locali".