REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

                CAPO III                                                        
        Polizia amministrativa locale                                           
          Art. 15                                                               
Contributi regionali                                                            
1. La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni           
per:                                                                            
a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui             
all'articolo 14;                                                                
b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del                   
servizio di polizia locale, con priorita' per quelli nei quali e'               
costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 14.               
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e             
le modalita' definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto                      
dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla              
base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al              
settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli                     
interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per              
cento per quelli di cui alla lettera b).                                        
3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di                   
attuazione, con esclusione delle spese di personale.                            
NOTA ALL'ART. 15                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 12 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11            
(concernente Disciplina delle forme associative e altre disposizioni            
in materia di Enti locali) e' il seguente:                                      
"Art. 12 - Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli            
Enti locali                                                                     
1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono             
contributi a favore di Enti locali stabiliscono, ai fini della loro             
concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere           
in forma associata, con particolare riferimento alle forme                      
associative disciplinate dalla presente legge.                                  
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai                        
provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi                 
all'erogazione di contributi agli Enti locali".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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