LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
CAPO II
Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale
Art. 15
Verifica e vigilanza dei progetti di servizio civile
1. Gli obiettori di coscienza ed i volontari non possono essere
impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per
obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale
svolgimento delle attivita' istituzionali dell'organismo presso cui
prestano servizio civile.
2. La Regione verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai
progetti di servizio civile, anche al fine dell'espressione del
parere sulla programmazione annuale prevista all'articolo 13, comma
3, lettera a).