REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

            CAPO II                                                             
      Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale                   
          Art. 15                                                               
Verifica e vigilanza dei progetti di servizio civile                            
1. Gli obiettori di coscienza ed i volontari non possono essere                 
impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per              
obblighi di legge o per norme statutarie, ai fini del normale                   
svolgimento delle attivita' istituzionali dell'organismo presso cui             
prestano servizio civile.                                                       
2. La Regione verifica l'andamento ed i risultati raggiunti dai                 
progetti di servizio civile, anche al fine dell'espressione del                 
parere sulla programmazione annuale prevista all'articolo 13, comma             
3, lettera a).                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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