REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 6 SETTEMBRE 1999, N. 25 (DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DISCIPLINA DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

          Art. 10                                                               
Modifiche all'articolo 10 della L.R. n. 25 del 1999                             
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 e' sostituita con la              
seguente:                                                                       
"b) determina il superamento delle gestioni dirette e di quelle non             
rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicita' che,             
previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica,           
economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e              
tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni,               
confluiscono nelle gestioni salvaguardate o sono affidate ad un nuovo           
soggetto gestore individuato attraverso le modalita' di cui                     
all'articolo 8 ter;".                                                           
2. Al comma 2 dell'articolo 10 dopo il punto e' aggiunto il periodo             
seguente: "Quelle affidate anteriormente all'entrata in vigore della            
medesima legge restano ferme sino alla loro scadenza qualora                    
l'affidamento sia avvenuto attraverso procedure ad evidenza                     
pubblica.".                                                                     
3. Il comma 3 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente:                      
"3. Entro diciotto mesi dall'istituzione l'Agenzia stipula con                  
ciascuna gestione salvaguardata e con i gestori individuati ai sensi            
della lett. b) del comma 1, una convenzione per la gestione nel                 
periodo di transizione del Servizio idrico integrato, ai sensi                  
dell'art. 11 della Legge n. 36 del 1994, di durata triennale. La                
stipula della convenzione non costituisce nuovo affidamento.".                  
4. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 la parola "sei" e'              
sostituita con "cinque" e la lettera c) del comma 4 e' soppressa.               
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:             
"4 bis. Le durate di cui ai commi 3 e 4 trovano applicazione anche              
nel caso in cui il gestore esplichi il servizio con le modalita' di             
cui all'art. 14, comma 2 bis.                                                   
4 ter. Qualora al momento dell'adeguamento della convenzione previsto           
all'articolo 12, comma 3 si siano verificate le condizioni di cui al            
comma 4 del presente articolo la durata della convenzione e'                    
rideterminata sulla base del requisito maturato.                                
4 quater. In ogni caso i termini di cui al comma 4 decorrono dalla              
data di scadenza del termine entro il quale deve essere stipulata la            
prima convenzione ai sensi del comma 3.".                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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