LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
TITOLO II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE
DI VIAGGIO E TURISMO
Art. 14
Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di
decadenza dell'autorizzazione, polizze assicurative di
responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle persone
dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonche' a
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei
servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in
materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di
viaggio (CCV) di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica
ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nonche'
dalla Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990,
relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" cosi'
come recepita dal DLgs 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della
Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso").
2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Provincia
competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta
copertura assicurativa dell'attivita' autorizzata.
3. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilita'
civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia
nazionale, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 23 luglio 1999, n.
349 (Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento
del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto
turistico), per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per
fornire un'immediata disponibilita' economica in caso di rientro
forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di
emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzazione.
NOTA ALL'ART. 14
Comma 3
Il testo dell'art. 6 del DM n. 349 del 1999 e' il seguente:
"Art. 6 - Contributo al fondo di garanzia
1. Il fondo e' alimentato con le modalita' di cui all'articolo 21,
comma 2 del DLgs 111/95 dalla quota pari allo 0,5% sui premi delle
polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 20, comma 1
al netto delle imposte.
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate allo stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento del Turismo.
3. Le compagnie di assicurazione versano alla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, sull'apposito capitolo di
bilancio, la quota dello 0,5% di cui al comma 1, entro i primi
quindici giorni del mese successivo a quello in cui il premio e'
stato incassato, e nel mese successivo a quello di versamento
trasmettono le relative quietanze al Dipartimento del Turismo.
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le compagnie di assicurazione
trasmettono al Dipartimento del Turismo un elenco riepilogativo
relativo all'anno precedente, contenente i seguenti dati:
a) dati identificativi dell'organizzatore e del venditore obbligati
ai sensi dell'articolo 20 del DLgs 111/95 alla stipula di
assicurazioni per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e
16 dello stesso DLgs 111/95;
b) ammontare del premio complessivo, al netto delle tasse, della
polizza di assicurazione e relativa quota dello 0,5% di competenza
del fondo;
c) data in cui e' stato effettuato il versamento della quota dello
0,5% alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5. Il Dipartimento del Turismo, anche avvalendosi di dati e notizie
richiesti direttamente agli organizzatori e venditori verifica
l'esattezza e la tempestivita' dei versamenti effettuati dalle
compagnie di assicurazione alla tesoreria provinciale dello Stato,
nonche' la congruita' dei capitali assicurati da ciascun
organizzatore e venditore, in rapporto all'importanza dell'agente di
viaggio e al volume delle operazioni svolte nell'ambito delle proprie
attivita' turistiche.".