REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

              TITOLO II                                                         
            TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE                                    
            DI VIAGGIO E TURISMO                                                
          Art. 14                                                               
Garanzia assicurativa                                                           
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, a pena di           
decadenza dell'autorizzazione, polizze assicurative di                          
responsabilita' civile a copertura dei rischi derivanti alle persone            
dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonche' a              
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei              
servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in              
materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di               
viaggio (CCV) di cui alla Legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica             
ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto            
di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nonche'               
dalla Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990,                   
relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" cosi'             
come recepita dal DLgs 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della                  
Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i                   
circuiti "tutto compreso").                                                     
2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Provincia           
competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta              
copertura assicurativa dell'attivita' autorizzata.                              
3. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilita'               
civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia                
nazionale, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro                       
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato 23 luglio 1999, n.              
349 (Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento              
del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto                 
turistico), per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del           
venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il            
rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per            
fornire un'immediata disponibilita' economica in caso di rientro                
forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di                     
emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzazione.              
NOTA ALL'ART. 14                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 6 del DM n. 349 del 1999 e' il seguente:                     
"Art. 6 - Contributo al fondo di garanzia                                       
1. Il fondo e' alimentato con le modalita' di cui all'articolo 21,              
comma 2 del DLgs 111/95 dalla quota pari allo 0,5% sui premi delle              
polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 20, comma 1           
al netto delle imposte.                                                         
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate allo stato di previsione             
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo               
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri -               
Dipartimento del Turismo.                                                       
3. Le compagnie di assicurazione versano alla competente sezione di             
tesoreria provinciale dello Stato, sull'apposito capitolo di                    
bilancio, la quota dello 0,5% di cui al comma 1, entro i primi                  
quindici giorni del mese successivo a quello in cui il premio e'                
stato incassato, e nel mese successivo a quello di versamento                   
trasmettono le relative quietanze al Dipartimento del Turismo.                  
4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le compagnie di assicurazione             
trasmettono al Dipartimento del Turismo un elenco riepilogativo                 
relativo all'anno precedente, contenente i seguenti dati:                       
a) dati identificativi dell'organizzatore e del venditore obbligati             
ai sensi dell'articolo 20 del DLgs 111/95 alla stipula di                       
assicurazioni per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e           
16 dello stesso DLgs 111/95;                                                    
b) ammontare del premio complessivo, al netto delle tasse, della                
polizza di assicurazione e relativa quota dello 0,5% di competenza              
del fondo;                                                                      
c) data in cui e' stato effettuato il versamento della quota dello              
0,5% alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.                         
5. Il Dipartimento del Turismo, anche avvalendosi di dati e notizie             
richiesti direttamente agli organizzatori e venditori verifica                  
l'esattezza e la tempestivita' dei versamenti effettuati dalle                  
compagnie di assicurazione alla tesoreria provinciale dello Stato,              
nonche' la congruita' dei capitali assicurati da ciascun                        
organizzatore e venditore, in rapporto all'importanza dell'agente di            
viaggio e al volume delle operazioni svolte nell'ambito delle proprie           
attivita' turistiche.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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