REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE

              CAPO III                                                          
        Norme di pianificazione e di salvaguardia                               
          Art. 14                                                               
Catasto degli stabilimenti                                                      
a rischio di incidente rilevante                                                
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, e' istituito il               
Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente                     
rilevante, con sede presso l'ARPA, consultabile dai cittadini.                  
2. A tal fine le Province inviano all'ARPA le informazioni relative             
agli impianti soggetti alla notifica di cui all'articolo 6 del                  
decreto legislativo n. 334 del 1999 e agli impianti soggetti al                 
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.               
3. Il Catasto regionale e' accessibile agli Enti locali e                       
consultabile dai cittadini.                                                     
4. Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione              
provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all'articolo           
15 del decreto legislativo n. 334 del 1999.                                     
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 1 all'articolo              
9.                                                                              
2) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.              
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 5 all'articolo              
9.                                                                              
Comma 4                                                                         
3) Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.             
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al                 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con                      
determinate sostanze pericolose e' il seguente:                                 
"Art. 15 - Funzioni del Ministero dell'Ambiente                                 
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con           
i Ministri dell'Interno, dell'industria, del Commercio e                        
dell'Artigianato e della Sanita', d'intesa con la Conferenza                    
unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la                 
prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalita' con le               
quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi,              
all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione,           
all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in               
situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri             
di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione             
ai diversi tipi di incidente, nonche' i criteri per l'individuazione            
delle modifiche alle attivita' industriali che possono avere                    
implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione           
di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di              
cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del               
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e               
successive modifiche.                                                           
2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, previa comunicazione al              
Ministero della Sanita', al Ministero dell'Industria, del commercio e           
dell'Artigianato, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri              
discrezionali per il proprio recepimento.                                       
3. Il Ministero dell'Ambiente:                                                  
a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui            
all'articolo 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi            
un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le                    
informazioni utili perche' lo Stato membro possa applicare tutte le             
misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e                      
all'urbanizzazione;                                                             
b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti               
rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai             
criteri riportati nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena             
disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte               
II;                                                                             
c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo            
la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del            
23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione               
delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive                     
concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi             
di cui agli articoli 6 e 8.                                                     
4. Il Ministero dell'Ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle           
risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi             
dell'Agenzia nazionale per la Protezione dell'ambiente (ANPA),                  
l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti               
rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di            
sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.                            
5. Il Ministero dell'Ambiente, per lo svolgimento dei compiti                   
previsti dal presente decreto, puo' avvalersi anche della Segreteria            
tecnica gia' ivi istituita presso il Servizio Inquinamento                      
atmosferico e acustico e per le industrie a rischio.                            
6. Il Ministero dell'Ambiente, per la predisposizione delle norme               
tecniche di attuazione previste dal presente decreto, puo' convocare,           
ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, una                
Conferenza di Servizi con la partecipazione, a fini esclusivamente              
consultivi, di un rappresentante per ciascuno degli organi tecnici              
previsti all'articolo 17, di due rappresentanti delle associazioni              
degli industriali nominati dal Ministro dell'Industria, del Commercio           
e dell'artigianato, di un rappresentante delle organizzazioni                   
sindacali maggiormente rappresentative e di un rappresentante delle             
associazioni ambientali di interesse nazionale riconosciute tali ai             
sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986,             
n. 349.".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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