LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2003, n. 26
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO III
Norme di pianificazione e di salvaguardia
Art. 14
Catasto degli stabilimenti
a rischio di incidente rilevante
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, e' istituito il
Catasto regionale degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante, con sede presso l'ARPA, consultabile dai cittadini.
2. A tal fine le Province inviano all'ARPA le informazioni relative
agli impianti soggetti alla notifica di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo n. 334 del 1999 e agli impianti soggetti al
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
3. Il Catasto regionale e' accessibile agli Enti locali e
consultabile dai cittadini.
4. Sulla base delle informazioni contenute nel Catasto, la Regione
provvede ad adempiere agli obblighi informativi previsti all'articolo
15 del decreto legislativo n. 334 del 1999.
NOTE ALL'ART. 14
Comma 2
1) Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 1 all'articolo
9.
2) Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' citato alla nota 5 all'articolo
9.
Comma 4
3) Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 concernente Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e' il seguente:
"Art. 15 - Funzioni del Ministero dell'Ambiente
1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'Ambiente, di concerto con
i Ministri dell'Interno, dell'industria, del Commercio e
dell'Artigianato e della Sanita', d'intesa con la Conferenza
unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la
prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalita' con le
quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi,
all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione,
all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in
situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri
di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione
ai diversi tipi di incidente, nonche' i criteri per l'individuazione
delle modifiche alle attivita' industriali che possono avere
implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione
di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di
cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'Ambiente, previa comunicazione al
Ministero della Sanita', al Ministero dell'Industria, del commercio e
dell'Artigianato, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri
discrezionali per il proprio recepimento.
3. Il Ministero dell'Ambiente:
a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui
all'articolo 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi
un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le
informazioni utili perche' lo Stato membro possa applicare tutte le
misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e
all'urbanizzazione;
b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti
rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai
criteri riportati nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena
disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte
II;
c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo
la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del
23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione
delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive
concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi
di cui agli articoli 6 e 8.
4. Il Ministero dell'Ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle
risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per la Protezione dell'ambiente (ANPA),
l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti
rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di
sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.
5. Il Ministero dell'Ambiente, per lo svolgimento dei compiti
previsti dal presente decreto, puo' avvalersi anche della Segreteria
tecnica gia' ivi istituita presso il Servizio Inquinamento
atmosferico e acustico e per le industrie a rischio.
6. Il Ministero dell'Ambiente, per la predisposizione delle norme
tecniche di attuazione previste dal presente decreto, puo' convocare,
ai sensi dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, una
Conferenza di Servizi con la partecipazione, a fini esclusivamente
consultivi, di un rappresentante per ciascuno degli organi tecnici
previsti all'articolo 17, di due rappresentanti delle associazioni
degli industriali nominati dal Ministro dell'Industria, del Commercio
e dell'artigianato, di un rappresentante delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e di un rappresentante delle
associazioni ambientali di interesse nazionale riconosciute tali ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986,
n. 349.".