REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 24 marzo 2000, n. 20

TESTO COORDINATO della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" con lemodifiche apportate dalle leggi nn. 34/00, 47/01, 31/02, 37/02

                 TITOLO I                                                       
            PRINCIPI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE                              
               CAPO III                                                         
         Forme di cooperazione                                                  
         e concertazione nella pianificazione                                   
          Art. 14                                                               
(sostituito comma 7 da art. 29,                                                 
L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)                                                   
Conferenze e accordi di pianificazione                                          
1. La conferenza di pianificazione ha la finalita' di costruire un              
quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti            
e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonche' di esprimere              
valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di               
pianificazione prospettate dal documento preliminare.                           
2. Il documento preliminare presenta in particolare i seguenti                  
contenuti:                                                                      
a) le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono            
perseguire con il piano ed alle scelte strategiche di assetto del               
territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di                     
pianificazione di livello sovraordinato;                                        
b) l'individuazione di massima di limiti e condizioni per lo sviluppo           
sostenibile del territorio.                                                     
3. Alla conferenza partecipano necessariamente gli enti territoriali            
e le Amministrazioni individuate per ciascun piano dagli artt. 25, 27           
e 32. Alla conferenza intervengono inoltre tutte le Amministrazioni             
competenti al rilascio dei pareri, delle intese e degli atti di                 
assenso, comunque denominati, ai sensi del comma 3 dell'art. 34.                
L'Amministrazione procedente puo' altresi' convocare altre                      
Amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni           
di pianificazione.                                                              
4. La conferenza realizza la concertazione con le associazioni                  
economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli           
obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento                  
preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.                         
5. L'Amministrazione procedente assicura la pubblicita' degli esiti             
della concertazione istituzionale e di quella con le associazioni               
economiche e sociali, di cui ai commi 3 e 4.                                    
6. Ogni Amministrazione partecipa alla conferenza con un unico                  
rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti           
ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e             
la volonta' dell'ente.                                                          
7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di                      
pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il           
Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo             
di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti            
parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto                 
rispettivamente dall'articolo 27, comma 3 e dall'articolo 32, comma             
3.                                                                              
8. Nella predisposizione e approvazione del PTCP o del PSC, la                  
Provincia o il Comune tiene comunque conto dei contributi conoscitivi           
e delle valutazioni espressi in sede di conferenza di pianificazione            
e si conforma alle determinazioni eventualmente concordate con                  
l'accordo di pianificazione, di cui al comma 7.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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