REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2003, n. 25

NORME SUL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 1995, N. 15 (NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO)

          Art. 14                                                               
Indennita'                                                                      
1. Al Difensore civico spetta l'indennita' di carica prevista per i             
consiglieri regionali, nonche' lo stesso trattamento di missione,               
qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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