LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
CAPO III
Polizia amministrativa locale
Art. 14
Corpo di polizia locale
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia
locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni
standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio
regionale di qualificati servizi di polizia municipale e
provinciale.
2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale,
sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato
svolgimento delle seguenti attivita':
a) controllo della mobilita' e sicurezza stradale, comprensive delle
attivita' di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di
concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada);
b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attivita' di
polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al
controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio
irregolari;
c) tutela della qualita' urbana e rurale, comprensiva almeno delle
attivita' di polizia edilizia;
d) tutela della vivibilita' e della sicurezza urbana e rurale,
comprensiva almeno delle attivita' di polizia giudiziaria;
e) supporto nelle attivita' di controllo spettanti agli organi di
vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarita' del
lavoro;
f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai
rispettivi regolamenti;
g) soccorso in caso di calamita', catastrofi ed altri eventi che
richiedano interventi di protezione civile.
3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al
fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attivita':
a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
b) soccorso in caso di calamita', catastrofi ed altri eventi che
richiedano interventi di protezione civile;
c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di
competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di
competenza.
4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso
territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle
attivita' di polizia municipale e provinciale con particolare
riferimento alle attivita' di polizia stradale.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2 i corpi di
polizia municipale, anche a carattere intercomunale:
a) sono strutturati per garantire la continuita' del servizio tutti i
giorni dell'anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori
di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a
trenta, salvo quanto previsto al comma 7;
c) gestiscono una centrale radio operativa;
d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attivita' per
aree territoriali omogenee.
6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il relativo
ambito deve coincidere, di norma, con l'ambito di esercizio delle
funzioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 o costituire
livello di gestione associata sovracomunale ai sensi dell'articolo 19
di detta legge, mediante convenzione che individua il sindaco o il
presidente di cui all'articolo 17, comma 1. La convenzione per la
gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i
Comuni dell'Associazione intercomunale, ovvero per la delega alla
Comunita' montana o il trasferimento all'Unione, deve necessariamente
prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni
aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo
nell'espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative
all'esercizio delle funzioni in forma associata;
c) le modalita' per lo svolgimento del servizio basato su criteri di
adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno
costituito il corpo intercomunale.
7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia
locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione
residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonche' il
numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi
alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese
intercomunali che interessano piu' corpi di polizia municipale. Gli
standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densita'
della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni
turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono
essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L'atto della
Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresi' i criteri
generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5,
lettera b).
NOTE ALL'ART. 14
Comma 2
1) Il testo dell'art.12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (concernente Nuovo codice della strada) e' il seguente:
"Art. 12 - Espletamento dei servizi di polizia stradale
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal
presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia
di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del
territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del
territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di
polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello
Stato, in relazione ai compiti di istituto.
omissis".
Comma 6
2) Il testo dell'art. 19 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
(concernente Disciplina delle forme associative e altre disposizioni
in materia di Enti locali) e' il seguente:
"Art. 19 - Altri livelli di gestione associata sovracomunale
1. Le Unioni, le Comunita' montane ed i Comuni capofila delle
Associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne
fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi
comunali di piu' vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi
posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a
rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di
livello sovracomunale.
2. L'esercizio delle funzioni sovracomunali puo' essere coordinato
nell'ambito dei circondari, istituiti ai sensi dell'art. 21 del DLgs
n. 267 del 2000, in armonia con le funzioni decentrate dalla
Provincia".