REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24

DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

                CAPO III                                                        
        Polizia amministrativa locale                                           
          Art. 14                                                               
Corpo di polizia locale                                                         
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia           
locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni                
standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio              
regionale di qualificati servizi di polizia municipale e                        
provinciale.                                                                    
2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale,              
sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato                 
svolgimento delle seguenti attivita':                                           
a) controllo della mobilita' e sicurezza stradale, comprensive delle            
attivita' di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di               
concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui                       
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.            
285 (Nuovo codice della strada);                                                
b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attivita' di                
polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al             
controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio                   
irregolari;                                                                     
c) tutela della qualita' urbana e rurale, comprensiva almeno delle              
attivita' di polizia edilizia;                                                  
d) tutela della vivibilita' e della sicurezza urbana e rurale,                  
comprensiva almeno delle attivita' di polizia giudiziaria;                      
e) supporto nelle attivita' di controllo spettanti agli organi di               
vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarita' del              
lavoro;                                                                         
f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai             
rispettivi regolamenti;                                                         
g) soccorso in caso di calamita', catastrofi ed altri eventi che                
richiedano interventi di protezione civile.                                     
3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al            
fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attivita':              
a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;                                      
b) soccorso in caso di calamita', catastrofi ed altri eventi che                
richiedano interventi di protezione civile;                                     
c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di                    
competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di                
competenza.                                                                     
4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso               
territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle                    
attivita' di polizia municipale e provinciale con particolare                   
riferimento alle attivita' di polizia stradale.                                 
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2 i corpi di              
polizia municipale, anche a carattere intercomunale:                            
a) sono strutturati per garantire la continuita' del servizio tutti i           
giorni dell'anno;                                                               
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori            
di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a           
trenta, salvo quanto previsto al comma 7;                                       
c) gestiscono una centrale radio operativa;                                     
d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attivita' per             
aree territoriali omogenee.                                                     
6. Nel caso di costituzione del corpo intercomunale il relativo                 
ambito deve coincidere, di norma, con l'ambito di esercizio delle               
funzioni di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 o costituire                
livello di gestione associata sovracomunale ai sensi dell'articolo 19           
di detta legge, mediante convenzione che individua il sindaco o il              
presidente di cui all'articolo 17, comma 1.  La convenzione per la              
gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale tra i              
Comuni dell'Associazione intercomunale, ovvero per la delega alla               
Comunita' montana o il trasferimento all'Unione, deve necessariamente           
prevedere:                                                                      
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni           
aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo              
nell'espletamento del servizio di polizia locale;                               
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative           
all'esercizio delle funzioni in forma associata;                                
c) le modalita' per lo svolgimento del servizio basato su criteri di            
adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno                     
costituito il corpo intercomunale.                                              
7. La Giunta regionale definisce, sentita la Conferenza                         
Regione-Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente             
rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia                 
locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione           
residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonche' il            
numero minimo di ore di servizio da garantire.  Gli standard relativi           
alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese           
intercomunali che interessano piu' corpi di polizia municipale.  Gli            
standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densita'                
della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni                 
turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono               
essere previsti i necessari adeguamenti di organico. L'atto della               
Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresi' i criteri           
generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5,                 
lettera b).                                                                     
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art.12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile             
1992, n. 285 (concernente Nuovo codice della strada) e' il seguente:            
"Art. 12 - Espletamento dei servizi di polizia stradale                         
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal                  
presente codice spetta:                                                         
a) in via principale alla specialita' Polizia Stradale della Polizia            
di Stato;                                                                       
b) alla Polizia di Stato;                                                       
c) all'Arma dei carabinieri;                                                    
d) al Corpo della guardia di finanza;                                           
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del            
territorio di competenza;                                                       
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del                 
territorio di competenza;                                                       
f) ai funzionari del Ministero dell'Interno addetti al servizio di              
polizia stradale;                                                               
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello             
Stato, in relazione ai compiti di istituto.                                     
omissis".                                                                       
Comma 6                                                                         
2) Il testo dell'art. 19 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11            
(concernente Disciplina delle forme associative e altre disposizioni            
in materia di Enti locali) e' il seguente:                                      
"Art. 19 - Altri livelli di gestione associata sovracomunale                    
1. Le Unioni, le Comunita' montane ed i Comuni capofila delle                   
Associazioni intercomunali possono essere delegati dai Comuni che ne            
fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi               
comunali di piu' vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi           
posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegati a                    
rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di                 
livello sovracomunale.                                                          
2. L'esercizio delle funzioni sovracomunali puo' essere coordinato              
nell'ambito dei circondari, istituiti ai sensi dell'art. 21 del DLgs            
n. 267 del 2000, in armonia con le funzioni decentrate dalla                    
Provincia".                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina