LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20
NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38
CAPO II
Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale
Art. 14
Criteri di approvazione dei progetti
1. Tenuto conto degli standard minimi definiti dalla legislazione
vigente in materia, la Regione incentiva progetti di servizio civile
che presentano almeno i seguenti requisiti:
a) capacita' d'impiego minima di volontari, come individuata in sede
di piano annuale attuativo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera
a);
b) durata del progetto, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma
1;
c) modalita' di selezione e di avvio al servizio dei volontari;
d) definizione del programma di formazione dei volontari, delle
relative modalita' di realizzazione e delle competenze di esito
oggetto dell'attestazione finale;
e) indicazione del referente operativo responsabile del progetto e
del responsabile del servizio civile in possesso di certificazione di
competenza o, in caso di mancata certificazione, definizione del
programma di formazione a cui il responsabile deve partecipare;
f) previsione di attivita' di informazione e sensibilizzazione
rivolte ai giovani ai fini dell'accesso al servizio civile;
g) titolarita' diretta e relativa conduzione del progetto da parte
dell'Ente, escludendo l'inserimento di volontari in Enti diversi non
direttamente coinvolti nel progetto stesso;
h) previsione di un modulo formativo sulla protezione civile e
sull'educazione civica;
i) attestazione circa la tutela dei volontari, sia in applicazione
dell'articolo 15, sia rispetto all'attivazione di una apposita
assicurazione per la copertura del rischio contro gli infortuni e la
responsabilita' civile, relativamente ai danni subiti dai volontari,
ai danni causati all'Ente ed a terzi nell'espletamento del servizio.