REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2003, n. 20

NUOVE NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA L.R. 28 DICEMBRE 1999, N. 38

            CAPO II                                                             
      Sostegno e valorizzazione del servizio civile regionale                   
          Art. 14                                                               
Criteri di approvazione dei progetti                                            
1. Tenuto conto degli standard minimi definiti dalla legislazione               
vigente in materia, la Regione incentiva progetti di servizio civile            
che presentano almeno i seguenti requisiti:                                     
a) capacita' d'impiego minima di volontari, come individuata in sede            
di piano annuale attuativo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera              
a);                                                                             
b) durata del progetto, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma              
1;                                                                              
c) modalita' di selezione e di avvio al servizio dei volontari;                 
d) definizione del programma di formazione dei volontari, delle                 
relative modalita' di realizzazione e delle competenze di esito                 
oggetto dell'attestazione finale;                                               
e) indicazione del referente operativo responsabile del progetto e              
del responsabile del servizio civile in possesso di certificazione di           
competenza o, in caso di mancata certificazione, definizione del                
programma di formazione a cui il responsabile deve partecipare;                 
f) previsione di attivita' di informazione e sensibilizzazione                  
rivolte ai giovani ai fini dell'accesso al servizio civile;                     
g) titolarita' diretta e relativa conduzione del progetto da parte              
dell'Ente, escludendo l'inserimento di volontari in Enti diversi non            
direttamente coinvolti nel progetto stesso;                                     
h) previsione di un modulo formativo sulla protezione civile e                  
sull'educazione civica;                                                         
i) attestazione circa la tutela dei volontari, sia in applicazione              
dell'articolo 15, sia rispetto all'attivazione di una apposita                  
assicurazione per la copertura del rischio contro gli infortuni e la            
responsabilita' civile, relativamente ai danni subiti dai volontari,            
ai danni causati all'Ente ed a terzi nell'espletamento del servizio.            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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