REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 15

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 14                                                               
Protezione civile - Interventi di emergenza                                     
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le            
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti              
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto             
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010                        
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua            
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile                    
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi            
calamitosi), e' disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa di Euro            
750.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, a valere sul Capitolo              
48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e                   
materiali per pronto intervento.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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