LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
TITOLO II
REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI
Art. 14
Durata delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo
indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree
in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche
in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.
2. Nelle autorizzazioni stagionali di cui all'articolo 4, comma 7,
sono indicati il periodo o i periodi nei quali e' consentito, nel
corso dell'anno, l'esercizio dell'attivita'.
3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 10 sono
rilasciate con validita' limitata alla durata della manifestazione.