REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

            TITOLO II                                                           
      REQUISITI, TIPOLOGIA, AUTORIZZAZIONI                                      
          Art. 14                                                               
Durata delle autorizzazioni                                                     
1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di                          
somministrazione di alimenti e bevande sono rilasciate a tempo                  
indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree             
in esse indicati; in ogni momento possono essere effettuate verifiche           
in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.                    
2. Nelle autorizzazioni stagionali di cui all'articolo 4, comma 7,              
sono indicati il periodo o i periodi nei quali e' consentito, nel               
corso dell'anno, l'esercizio dell'attivita'.                                    
3. Le autorizzazioni temporanee di cui all'articolo 10 sono                     
rilasciate con validita' limitata alla durata della manifestazione.             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina