REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

          Art. 13                                                               
Modifiche all'articolo 36                                                       
della legge regionale n. 31 del 2002                                            
che modifica la legge regionale n. 35 del 1984                                  
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002,            
sostitutivo dei commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della              
legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle           
procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del            
rischio sismico. Attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre                
1981, n. 741) dopo la parola: "sismiche" sono aggiunte le seguenti:             
", ad esclusione di quelle a bassa sismicita',".                                
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale n. 31 del             
2002, e' aggiunto il seguente comma:                                            
"1-bis. Dopo il comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale             
n. 35 del 1984, e' aggiunto il seguente comma:                                  
2-bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo e'                  
rilasciata dal Comune territorialmente competente, verificata la                
conformita' delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonche' la            
compatibilita' tra gli interventi proposti e le condizioni                      
geomorfologiche e di stabilita' del versante.".                                 
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale n. 31 del             
2002 e' aggiunto il seguente comma:                                             
"6-bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla                 
definizione dei criteri per l'individuazione del campione di cui al             
comma 5, trovano applicazione l'autorizzazione preventiva e il                  
controllo sistematico in corso d'opera e finale, come definiti con              
direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi.".                            
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 1, 2 e 3                                                                  
Il testo dell'articolo 36 della legge regionale n. 31 del 2002,                 
citata alla nota al titolo, cosi' come modificato e integrato dalla             
presente legge, e' il seguente:                                                 
"Art. 36 - Modifiche alle L.R. 19 giugno 1984, n. 35                            
1. I commi primo, secondo e terzo dell'art. 2 della L.R. 19 giugno              
1984, n. 35, come modificata dalla L.R. 14 aprile 1995, n. 40, sono             
sostituiti dai seguenti:                                                        
Fuori dai casi di opere di trascurabile importanza, di cui all'art.             
1, comma 1, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone                  
dichiarate sismiche, ad esclusione di quelle a bassa sismicita', e le           
varianti sostanziali agli stessi, definite ai sensi dell'art. 6,                
secondo comma, lettera b), non possono essere iniziati senza:                   
a) l'autorizzazione nei casi di cui al secondo comma;                           
b) il deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del progetto            
esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalita' e i contenuti               
precisati all'art. 3, nei restanti casi.                                        
Sono soggetti a preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori:              
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai               
sensi dell'art. 61 del DPR n. 380 del 2001;                                     
b) le varianti in corso d'opera alle autorizzazioni rilasciate su               
progetti presentati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 40 del           
1995;                                                                           
c) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazioni                
delle norme tecniche antisismiche.                                              
1-bis. Dopo il comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale n.           
35 del 1984, e' aggiunto il seguente comma:                                     
2-bis. La preventiva autorizzazione di cui al comma secondo e'                  
rilasciata dal Comune territorialmente competente, verificata la                
conformita' delle strutture alle norme tecniche sismiche, nonche' la            
compatibilita' tra gli interventi proposti e le condizioni                      
geomorfologiche e di stabilita' del versante.                                   
2. Al comma terzo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come                   
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, la lettera a) e' soppressa.               
3. Il comma quarto dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come                  
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' sostituito dal seguente:               
I progettisti attestano altresi' la congruita' tra la dichiarazione             
di cui al precedente comma e quella di asseverazione del progetto               
allegata alla denuncia di inizio attivita' o al permesso di costruire           
qualora il progetto esecutivo sia depositato separatamente dalla                
documentazione richiesta per il titolo abilitativo.                             
4. Il comma ottavo dell'art. 3 della L.R. n. 35 del 1984, come                  
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995 e' sostituito dal seguente:                
Le modifiche progettuali che incidono in modo sostanziale sugli                 
effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono subordinate al               
deposito del progetto disciplinato dal presente articolo.                       
5. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 5 della L.R. n.            
35 del 1984, come modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, sono                    
sostituiti dai seguenti:                                                        
Gli interventi relativi ai progetti depositati a norma dell'art. 2,             
comma primo, sono sottoposti a controllo a campione.                            
La Regione definisce i criteri per la individuazione del campione,              
dando priorita' agli interventi relativi alle opere di rilevante                
interesse pubblico e agli interventi di particolare complessita'                
strutturale su costruzioni esistenti, e stabilisce le modalita' di              
esecuzione del controllo.                                                       
I controlli accertano che il progetto, l'opera in corso di                      
costruzione o l'opera ultimata siano conformi alla vigente normativa            
tecnica antisismica, nonche' agli indirizzi e ai requisiti di cui               
all'art. 6.                                                                     
I medesimi controlli sono effettuati dopo la comunicazione di inizio            
dei lavori ed entro quattro mesi dalla comunicazione della data della           
loro ultimazione.                                                               
6. Il comma primo dell'art. 6 della L.R. n. 35 del 1984, come                   
modificata dalla L.R. n. 40 del 1995, e' abrogato. Fino                         
all'approvazione degli atti regionali previsti dall'art. 5, comma               
terzo, della L.R. n. 35 del 1984, continua a trovare applicazione il            
Regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33, come modificato dal               
Regolamento regionale 5 aprile 1995, n. 19.                                     
6-bis. Per le opere di rilevante interesse pubblico, fino alla                  
definizione dei criteri per l'individuazione del campione di cui al             
comma 5, trovano applicazione l'autorizzazione preventiva e il                  
controllo sistematico in corso d'opea e finale, come definiti con               
direttiva della Regione, da emanarsi entro 6 mesi.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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